Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26639 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26639 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLESE GIANCARLO N. IL 19/10/1971
avverso la sentenza n. 1625/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
27 gennaio 2014 dal locale Tribunale, appellata da POLESE Giancarlo, dichiarato responsabile
del delitto di bancarotta fraudolenta aggravato, commesso il 1° marzo 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità laddove lamenta le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della
impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente rilevato come a fronte
dell’imponenza degli ammanchi, l’indicazione del valore di merce recuperata dalla procedura,
non aveva incidenza determinante sulla valutazione della gravità del reato, elemento sicuramente
rilevante, nella totale inerzia del prevenuto nel consentire di ritrovare i beni dispersi, per escludere, ex artt. 133 e 62 bis C.P., l’applicabilità di un trattamento sanzionatorio più favorevole sia in
termini di attenuanti generiche che di misura della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
‘al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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