Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26638 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26638 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLITANO GIUSEPPE N. IL 21/09/1972
DI MAIO VINCENZO N. IL 13/08/1966
avverso la sentenza n. 152/2010 TRIB.SEZ.DIST. di PENNE, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/05/2015

Napoldtano Giuseppe e Di Maio Vincenzo ricorrono avverso la sentenza 16.4.12, emessa dal
Tribunale di Pescara ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di
tentato furto aggravato in concorso, concesse attenuanti generiche, la pena di mesi otto di reclusione
ed €900,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell ‘impugnata sentenza, con due distinti atti di

essere stato notificato agli imputati l’avviso di rinvio dell’udienza del 2.2.12, rinvio notificato via
fax a difensore e imputato — quindi con modalità non conformi attesa l’assenza di urgenza nel caso
concresto – , senza la specificazione degli elementi idonei ad individuare il processo a carico
dell’imputato.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere
il giudice preso in esame la possibilità di una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p. e per non aver
motivato circa la qualificazione giuridica del reato.
Osserva la Corte che il ricorso, quanto al secondo motivo, deve essere dichiarato inammissibile, sia
perché generico, sia in quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la
pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro,
ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alle complessive
risultanze degli atti di indagine e, in particolare, al contenuto della querela e a quello del verbale di
accertamento e di perquisizione.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), laddove
poi, quanto al primo motivo, la richiesta di patteggiamento comporta l’accettazione della ritualità
degli atti processuali fino a quel momento compiuti e la rinuncia a far valere qualunque eccezione

identico contenuto, con il primo motivo violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) e c) c.p.p. per non

di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso
ad essa prestato (Cass., sez.II, 29 gennaio 2008, n.6383).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 maggio 2015

P.Q.M.

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