Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26635 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26635 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERLINO ANTONINO N. IL 12/07/1963
avverso la sentenza n. 7/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del
21/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/05/2015

Merlino Antonino ricorre avverso la sentenza 21.10.13 del Tribunale di Messina che ha confermato
quella in data 19.11.12 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per i reati di
lesioni e minacce, alla pena di € 700,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile Merlino Andrea.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,

l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della p.o. senza dare conto dei criteri adottati per
valutarne l’attendibilità, laddove era stato Merlino Andrea ad aggredire il cugino, venendo da
quest’ultimo denunciato, come da documentazione la cui produzione era stata respinta dai giudici di
merito, in violazione dell’art.603 c.p.p.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere
stata ritenuta l’esimente della legittima difesa e, con il terzo motivo, si lamenta la mancata
concessione delle attenuanti generiche, in considerazione dell’episodicità del comportamento
dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Merlino Antonino riposi sulle dichiarazioni
della p.o. — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — corroborate da quelle dei testi
esaminati (Miuccio Antonella e Giordano Giuseppe) i quali hanno riferito di episodi aggressivi
posti in essere dall’odierno ricorrente ai danni di Merlino Andrea, oltre che dalle risultanze della
certificazione medica attestante lesioni perfettamente compatibili — ha specificato il giudice di
appello — con la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte lesa, in assenza di alcuna prova volta a
suffragare la tesi della legittima difesa.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere il giudice di secondo gado basato

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 21 maggio 2015

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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