Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26633 del 21/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26633 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO LAURA N. IL 21/01/1962
avverso la sentenza n. 2012/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/05/2015
Marino Laura ricorre avverso la sentenza 6.2.14 della Corte di appello di L’Aquila che ha
confermato quella in data 6.3.12 del Tribunale di Chieti con la quale è stata condannata, per i reati
di falso ascrittile, unificati ex art.81 cpv. c.p. , alla pena — condizionalmente sospesa – di anni due di
reclusione.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
colpevolezza, in assenza di prove certe e della impossibilità di accertare l’autore della
contraffazione, anche alla luce della deposizione del teste Polidoro Marco, della Polizia stradale di
Chieti, il quale aveva escluso che l’imputata si fosse presentata con i bollettini postali di versamento
del pagamento delle sanzioni, ai fini del dissequestro della vettura, falsificati.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato, dal momento che i giudici territoriali, con motivazione del tutto congrua ed immune da
vizi di illogicità, hanno evidenziato come la responsabilità della Marino derivi dall’avere la
medesima incaricato il marito separato Di Stefano Mario (assolto in appello) per la presentazione
della istanza di dissequestro della propria vettura con allegati i bollettini falsificati, nella
consapevolezza del mancato pagamento delle sanzioni amministrative, alla luce anche del
rinvenimento — hanno specificato i giudici di appello — nella propria abitazione della lettera
contraffatta allo scopo di accreditare la regolarità dei due bollettini di versamento.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
O E P CoS ETAT”
Roma, 21 maggio 2015
IN CANCELLERIA
Sezione VII Penale
comma 1, lett. e) c.p.p. per non essere state spiegate le ragioni poste a base del giudizio di