Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2663 del 25/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2663 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUTIGLIANO RAFFAELE N. IL 10/12/1967
avverso la sentenza n. 5689/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ;e
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 25/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
• Ricorre per cassazione Rutigliano Raffaele avverso la sentenza della corte d’appello di Milano
• del 27.12.2011 lamentando vizio della motivazione in relazione alla dosimetria della pena.
Evidenzia di avere lamentato con l’atto d’appello l’eccessiva onerosità della pena in
considerazione del fatto che la sua partecipazione aveva avuto un’efficacia causale di minore
gravità. La corte d’appello ha invece disatteso la doglianza difensiva sostenendo che la
richiesta di concessione delle attenuanti generiche non appare accoglibile senza considerare
concesse dal primo giudice. Aveva invece lamentato il mancato riconoscimento delle medesime
con giudizio di prevalenza
Il ricorso è fondato con riguardo all’omessa statuizione in ordine al richiesto giudizio di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, concesse dal giudice di primo grado in
termini di equivalenza. La Corte di merito non ha fornito risposta in ordine a detta richiesta
pronunciando una decisione di reiezione delle già concesse circostanze attenuanti generiche.
La sentenza deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta
concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto
L’accoglimento del motivo assorbe l’ulteriore doglianza sulla dosimetria della pena
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omess
statuizione sulla richiesta
concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevale za con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Così deliberato in Roma il 25.11.2013
che l’imputato non aveva chiesto la concessione delle generiche che gli erano già state