Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2663 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2663 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AMMENDOLA GIUSEPPE N. IL 12/07/1962
avverso l’ordinanza n. 4221/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
06/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (124
okiJ Guavi zA-Q.NL.AAA,

Uditi difensor Avv.;

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3) ■

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c.12

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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6.6.2012 il Tribunale del riesame di Napoli , adito
a norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare
disposta dal Giudice delle indagini preliminari di applicazione della
custodia in carcere nei confronti di Ammendola Giuseppe, indagato per
i reati di estorsione e di usura previsti dagli artt.629 e 644 cod.proc.pen.

contitolari della società Planet Car s.r.I., aggravati ai sensi dell’art.7 legge
n.203 del 1991 poiché commessi al fine di agevolare l’attività del
sodalizio di stampo camorristico denominato clan Contini operante nel
territorio napoletano di Rione Amicizia-Borgo Sant’Antonio Abate.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per violazione degli artt.273 e 110 cod.pen. e per mancanza o
illogicità della motivazione articolando i seguenti motivi attinenti alla
sussistenza del quadro di gravità indiziaria: 1) motivazione apparente in
ordine alla ritenuta irrilevanza della preliminare descrizione delle fattezze
fisiche dell’autore del reato che avrebbe dovuto necessariamente
precedere il riconoscimento fotografico; 2) l’ordinanza non dà contezza
del percorso logico seguito nello scrutinare la questione devoluta in
riferimento al contributo causale rilevante a norma dell’art.110 cod.pen.
fornito dal ricorrente nella commissione del reato di estorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. L’individuazione fotografica di persona disciplinata dall’art.361
cod.proc.pen. non prevede la preventiva descrizione delle fattezze fisiche
della persona che si intende riconoscere, richiesta invece quale attività
preliminare della ricognizione di persona disciplinata dall’art.213
cod.proc.pen. Sul punto l’ordinanza impugnata (pag.6) svolge una
motivazione per nulla apparente, bensì dettagliata e logicamente
corretta, in ordine alla ritenuta attendibilità dei riconoscimenti fotografici
effettuati dalle persone offese, considerato che “pur in assenza di una
previa descrizione somatica completa dell’Ammendola e dei suoi correi, i
soggetti riconosciuti sono stati individuati in un album comprendente ben

consumati in danno di Mango Pietro e Mango Mario (padre e figlio)

15 fotografie e sono risultati chiamarsi ed avere soprannomi
corrispondenti a quelli appresi direttamente dalle vittime durante la
consumazione della vicenda criminosa”.
2. Il percorso logico seguito dal giudice del procedimento cautelare è
di immediata comprensione. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sulla
base delle dichiarazioni rese dalle persone offese. Mango Pietro

sottostava dal 2003 al pagamento di una “tangente” di 30.000 euro
annui, poi ridotti ad euro 25.000; nel gennaio febbraio 2007, avendo
chiesto una ulteriore riduzione, veniva convocato in una privata
abitazione e condotto al cospetto di Botta Salvatore ed Ammendola
Giuseppe, detto “Peppe u guaglione”, il quale gli rifiutava la riduzione
richiesta ma gli proponeva un prestito di euro 50.000, di durata illimitata,
con pagamento di interessi per euro 1.500 mensili che egli finiva con
l’accettare; in tal modo oltre al versamento della tangente, aveva dovuto
sborsare euro 111.000 a solo titolo di interessi sino alla primavera del
2012. Le dichiarazioni di Mango Pietro erano confermate dal figlio Mango
Mario, ed entrambi riconoscevano nella fotografia del ricorrente il
soggetto indicato come “Peppe o’guaglione”.
Con specifico riguardo alla rilevanza del contributo causale fornito
dall’indagato nella vicenda estorsiva, il Tribunale del riesame ha
correttamente argomentato che “la circostanza che le vittime fossero già
da tempo taglieggiate dal clan Contini non toglie rilevanza all’agito
dell’Ammendola intervenuto in prima persona nel negare alle vittime la
riduzione dell’importo estorsivo preteso dal clan, con ciò aderendo in
pieno e compartecipando alla condotta criminosa estorsiva subita dai
Mango”.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.

P.Q.M.

2

dichiarava che per poter esercitare la propria attività commerciale

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Ammendola Giuseppe al
pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro mille. Dispone trasmettersi, a
cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto
penitenziario, ai sensi dell’art.94 comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.

Così deciso in Roma il 11.12.2012.

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