Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26629 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26629 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO CICERO ANTONINO N. IL 08/09/1945
avverso la sentenza n. 3606/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 12 dicembre 2012 dal locale Tribunale, appellata da LO CICERO Antonino, dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato continuato di energia elettrica, commesso fino al 7
agosto 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
addebitando il fatto ad una sorta di trappola tesagli dal figlio della defunta sua convivente per
questioni patrimoniali, mentre lui sarebbe stato ignaro del fatto che l’appartamento occupato negli anni fosse alimentato senza un regolare contratto con l’ENEL e non mediante allaccio abusivo.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico ed in fatto, perché
riferito non tanto agli argomenti sviluppati dalla sentenza impugnata, quanto alla prospettazione
di un’ipotesi di ricostruzione, non tanto del fatto, quanto dei motivi della denuncia, a fronte
dell’accertamento in concreto di un allaccio abusivo alla rete ENEL ed alla manifesta infondatezza di un’ipotesi che vede il prevenuto ignaro per anni di usufruire di una fornitura di energia
elettrica senza pagamento del servizio relativo, peraltro smentito da dichiarazioni testimoniali
degli inquilini dello stabile che dimostravano come il prevenuto fosse al corrente dell’abusivo
allaccio alla rete elettrica pubblica.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa Correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# all Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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