Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26628 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26628 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

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sul ricorso proposto da:
SPAGNUOLO PAOLO N. IL 15/09/1985
avverso la sentenza n. 4310/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Palermo, concesse le attenuanti generiche e ridotta la pena con esclusione della sospensione condizionale della pena pecuniaria applicata, ha
confermato nel resto la sentenza emessa in data 4 luglio 2013 dal locale Tribunale, appellata da
SPAGNUOLO Paolo, che l’aveva dichiarato responsabile dei reati di ingiuria, minaccia e molestie, commessi fino al 29 novembre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità.
È stata successivamente prodotta memoria con cui si documenta l’intervenuta remissione di querela.
Osserva il Collegio che la remissione di querela da parte della parte civile BUCCHERI Daniela,
documentata dal ricorrente come avvenuta con atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2015,
con contestuale accettazione, comporta estinzione dei reati di ingiurie e minacce lui ascritti che
ben può essere dichiarata in questa sede, con spese a carico del querelato, in mancanza di accordi
diversi in sede di remissione.
Quanto al residuo reato di molestie, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché propone in questa sede un’interpretazione alternativa di elementi di prova già adeguatamente valutati dai giudici del merito con argomentazioni riferite alle dichiarazioni della persona offesa adeguatamente valutate come attendibili in relazione anche alle emergenze documentali.
,La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai delitti estinti per remissione di querela, comporta l’esclusione della relativa pena quantificata dettagliatamente dalla
Corte di merito in €. 400,00 di multa, residuando a carico dello SPAGNUOLO la pena di €.
100,00 di . •• si – . e. : e: -_ase
e tendere la sanzione anco . … ‘ . ‘ al revenuto.
Aillinammissibilità del ricorso quanto alle molestie consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella
misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000 004,
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di ingiuria e minaccia, per essere gli stessi estinti per remissione di querela, ed elimina la relativa pena di euro
400,00 di multa. paizeae=speseitPone le spese del procedimento a carico del querelato SPAGNUOLO.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso, qualificando la residua pena in €. 100,00 di ammenda.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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