Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26627 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26627 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIGHI ADRIANO N. IL 27/11/1958
avverso la sentenza n. 6697/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/05/2015

Righi Adriano ricorre avverso la sentenza 29.5.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 1.7.13 del Tribunale di Sondrio con la quale è stato condannato, per i reati
di minaccia e lesioni gravi in danno di Valbuzzi Marisa, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse
attenuanti generiche equivalenti, alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile.

comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere il giudice di appello valutato le censure difensive, dando vita
così ad una motivazione apparente che non aveva tenuto conto dell’argomentazione secondo la
quale non erano state adeguatamente valutate, nella loro attendibilità, le dichiarazioni dei testi
Valbuzzi Romano (secondo cui l’imputato non era sceso dal trattore per avvicinarsi alla p.o.) e
Gosatti Tullia (che non aveva udito proferire alcuna minaccia), né era stato dato conto del criterio di
quantificazione della pena, del bilanciamento delle circostanze e della concessione della
provvisionale alla parte civile.
Inoltre — prosegue il ricorrente — a riscontro del narrato della p.o. erano state illogicamente poste le
dichiarazioni del teste Castella Alberto, il quale invece non aveva assistito ai fatti, ma aveva solo
accompagnato al Pronto soccorso la Valbuzzi .
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., con riferimento
alla ritenuta aggravante, dal momento che lo psichiatra dott. Capobianco aveva escluso che dalla
lesioni fosse derivata una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di oltre
40 giorni, per cui il solo certificato medico del dentista dott. Cina rivestiva un limitato valore
probatorio e la stessa parte lesa aveva riferito di aver indossato il collare per 30 giorni.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che i giudici territoriali, con motivazione
del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, premesso che la vicenda traeva origine da un
rapporto teso tra le parti dovuto a controversie di natura civilistica, hanno evidenziato come la

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

responsabilità dell’odierno ricorrente riposi non soltanto nelle dichiarazioni della parte lesa — la cui
attendibilità è adeguatamente argomentata – , ma altresì nelle risultanze della certificazione medica
redatta nell’immediatezza presso il nosocomio, nella quale si dava atto di possibili compromissioni
dentali, e nelle dichiarazioni dei genitori della parte lesa, oltre che in quelle del teste Castella che
aveva riferito come la Valbuzzi si fosse recata da lui, piangente e dolorante, chiedendo di essere

Quanto all’entità delle lesioni — un violento pugno al viso sferrato dal Righi alla Valbuzzi che aveva
battuto violentemente la testa contro il retrostante muro – , la loro durata correttamente è stata
determinata sulla base della complessiva documentazione sanitaria, confermata dai medici
esaminati, avendo la Valbuzzi subito conseguenze a livello di rachide cervicale con necessità di
portare per lungo tempo il ‘collare’ ed anche — hanno specificato ancora i giudici lombardi — un
interessamento delle strutture dentarie, oltre a ripercussioni di natura psichiatrica, causando
significative alterazioni organiche per un durata tale da integrare l’ipotesi grave.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena correttamente è stata determinata alla luce dei criteri di
cui all’art.133 c.p., avendo i giudici di merito fatto riferimento alla gravità del fatto, determinato
dalla violenza del colpo sferrato, alla assenza di resipiscenza da parte del Righi e alle conseguenze
causate alla parte lesa anche a livello di equilibrio psichico.
Infine, circa la determinazione della provvisionale, avendo la pronuncia in sede penale carattere
meramente delibativb il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per

accompagnata all’ospedale perché era stata colpita dal vicino di casa.

sua natura in suscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall’effettiva
liquidazione dell’integrale risarcimento (Cass., sez.V, 25 maggio 2011, n.32899).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

z

A conclusioni diverse non può poi pervenirsi in considerazione della ‘memoria difensiva di replica’,
dal momento che con la medesima il difensore del ricorrente, nell’insistere per raccoglimento dei
motivi di impugnazione, ripercorre il contenuto delle testimonianze, reputandole contraddittorie e
inverosimili e non in grado di confermare quelle della parte lesa, censurando di illogicità il
ragionamento dei giudici milanesi che hanno ritenuto integrata l’aggravante di cui all’art.583 n.1

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 maggio 2015
IL CONSIGLIERE estensore

c.p.

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