Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26626 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26626 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CADIZ TALIERCIO GIUSEPPE ANDRES N. IL 04/08/1980
GARRIDO NUNEZ JAIME ANTONIO N. IL 16/01/1968
avverso la sentenza n. 1936/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data
30 novembre 2011 dal Tribunale di Sanremo, Sezione distaccata di Ventimiglia, appellata da
CADIZ TALIERCIO Giuseppe Andres e GARRIDO NUNEZ Jaime Antonio, dichiarati
responsabili del delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 9 luglio 2010.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono violazione di legge e difetto di
Thotivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte
valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di
appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i plurimi e specifici
precedenti penali degli imputati, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile
anche ai fini dell’art. 62-bis C.P.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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