Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26625 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26625 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURTURICI SANTO N. IL 04/03/1986
avverso la sentenza n. 2508/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dellaiamma-di-C-IDDO.,0_0talla Cassa delle ammende.
L-a—cancelleria darà attuazione al disposto dell’art. 52 l5 -.L-.vo
per il caso di diffusione del
presente provvedimento.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 25 gennaio 2013 dal Tribunale di Termini Imerese, appellata da TURTURICI Santo, dichiarato responsabile dei delitti di percosse e minaccia grave, commessi fino al 6 agosto 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
per le minacce essendo risultato al dibattimento che la persona offesa non si sarebbe sentita condizionata dal comportamento del prevenuto.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale sulla base delle non contestate affermazioni della persona offesa, con una deposizione tutta tesa peraltro a sminuire la gravità dei fatti, avesse dimostrato che la minaccia per la
quale il prevenuto era stato condannato era consistita in minaccia di morte puntando alla gola un
taglierino, di per sé idonea a turbare l’animo di chi ne sia destinatario, indipendentemente dal
concreto effetto prodotto sulla persona offesa.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’ art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.

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