Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26624 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26624 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAVACCA VINCENZO N. IL 27/02/1970
avverso la sentenza n. 680/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
19/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da LAVACCA Vincenzo avverso la sentenza emessa in data 3 febbraio 2011 dal locale
Tribunale, Sezione distaccata di Bitonto, che l’aveva dichiarato responsabile del delitto di tentato
furto pluriaggravato, commesso il 9 settembre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione per non aver la Corte
di merito affrontato la questione posta sulla propria responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico e manifestamente
infondato poiché non si rivolge al contenuto del provvedimento della Corte di merito, che aveva
chiaramente evidenziato la genericità dell’impugnazione, fatta di poche parole senza concrete
censure, tale da renderla inammissibile e non consentire la valutazione del merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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