Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26622 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26622 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORCARO DANIELA N. IL 07/04/1982
CARBONE PAOLO N. IL 05/12/1980
avverso la sentenza n. 2824/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bari, accogliendo l’appello del Procuratore
Generale territoriale ha riformato la sentenza emessa in data 27 settembre 2010 dal Tribunale di
Trani, appellata anche da PORCARO Daniela e CARBONE Paolo, e li ha dichiarati responsabili,
oltre che del delitto di invasione di edifici, anche del delitto di furto in luogo di privata dimora in
concorso, commessi nel mese di dicembre 2006, rideterminando la pena.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono violazione di legge per l’omessa
notificazione dell’impugnazione del Pubblico Ministero e difetto di motivazione sull’accoglimento
dell’appello del Pubblico Ministero.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono manifestamente infondati atteso che per costante
giurisprudenza (Sez. II, n. 16891 dell’ 11/4/2007, Paglino, Rv. 236657) l’omessa notificazione alle
parti private dell’atto di impugnazione del pubblico ministero non ne determina l’inammissibilità, e
non causa la nullità degli atti del giudizio così instaurato, ma impedisce la decorrenza del termine
per la proposizione dell’impugnazione incidentale delle parti private, ove consentita ( conf.: n.
10373 del 1992 Rv. 192106, n. 11864 del 1995 Rv. 203232, n. 745 del 1997 Rv. 206668, n. 4088
del 1998 Rv. 210220, n. 6753 del 1998 Rv. 210997, n. 8413 del 1998 Rv. 211188, n. 38 del 1999
Rv. 212339, n. 14443 del 1999 Rv. 215111, n. 48900 del 2003 Rv. 227008) né il ricorrente ha
lamentato in modo specifico di non aver potuto proporre impugnazione incidentale.
Quanto alla responsabilità, rileva il Collegio che correttamente la Corte di merito ha rilevato come
l’asportazione del mobilio della persona che occupava precedentemente l’appartamento da costoro a
abusivamente occupato, fosse stata eseguita per un ben preciso scopo di profitto consistente nel
vuotare i locali per consentire loro di introdurre il proprio arredamento.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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