Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26621 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26621 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASAMASSIMA GIUSEPPE N. IL 15/01/1968
avverso la sentenza n. 3717/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in data 15 novembre 2013 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza
emessa in data 14 luglio 2010 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Foggia, appellata da CASAMASSIMA Giuseppe, dichiarato responsabile dei delitti di furto aggravato e lesioni aggravate, commessi il 4 aprile 2006
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo in primo luogo la prescrizione del reato intervenuta prima dell’emissione della sentenza del giudice di appello; con un secondo motivo de’duce vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico in tema di responsabilità,
non confrontandosi con gli argomenti sviluppati dalla Corte di merito, e manifestamente infondato in merito alla prescrizione poiché al periodo previsto dalla legge debbono essere aggiunti 95
giorni dovuti alla sospensione della prescrizione, con la conseguenza che il termine di prescrizione .(4 ottobre 2013) era stato prorogato al 7 gennaio 2014 data successiva a quella delle pronuncia della Corte di merito. L’inammissibilità del ricorso nbn consentendo la formazione di un
valido rapporto di impugnazione impedisce l’operatività della causa estintiva intervenuta in un
momento successivo a quello della sentenza dei giudici del merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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