Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26620 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26620 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TLTRONE LUCIANO N. IL 24/01/1973
avverso la sentenza n. 858/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa
in data 24 ottobre 2012 dal locale Tribunale, appellata da TURONE Luciano, dichiarato responsabile dei reati di lesioni aggravate con arma e porto ingiustificato di coltello, commessi 1’11
giugno 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e tendente a sottoporre al
giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria che aveva rilevato nell’immediatezza del fatto sia che la persona offesa
era sanguinante per una ferita al fianco, sia che il prevenuto al momento del suo rintraccio era
sporco di sangue e si era lievemente ferito ad una mano, nonché dalla documentazione medica
relativa alle lesioni riportate, compatibili con la dinamica del fatto narrata dalla persona offesa,
irrilevante essendo che il ferito avesse fatto riferimento ad un colpo all’addome piuttosto che al
torace, trattandosi di mera questione di definizione del distretto corporeo da un colpo di coltello
diretto al fianco, come indicato dalla polizia giudiziaria.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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