Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2662 del 16/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2662 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSTALLINO GIAMPAOLO N. IL 21/01/1962
avverso la sentenza n. 300019/2012 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
01/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per a v),(ibt LL(

Data Udienza: 16/10/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 01/07/2014 il Tribunale di Cagliari ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia e al
risarcimento dei danni Giampaolo Mostallino, avendolo ritenuto responsabile del
reato di ingiuria nei confronti di Efisio Lisci, per averne offeso l’onore e il decoro,
“facendo il gesto con il dito medio della mano e con il braccio”
2. L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.

rilevando, in primo luogo, che nella querela presentata dal Lisci non era
contenuta alcuna menzione delle ingiurie indicate nel capo di imputazione, delle
quali la persona offesa aveva riferito solo a dibattimento: le uniche espressioni
utilizzate nella querela erano “mi insultava pesantemente” e “gli insulti e i gesti
sono giornalieri”.
In secondo luogo, il ricorrente osserva che la tempestività della querela del
04/03/2009 è stata fondata, dal giudice di appello, sulla circostanza che la
persona offesa aveva collocato gli episodi di ingiuria nella seconda metà di
dicembre 2008, trascurando però di considerare: a) che il medesimo Lisci aveva
correlato le ingiurie ai fatti che avevano coinvolto i coniugi Podda – Piroddi una
quindicina di giorni prima; b) che, tuttavia, tali fatti, ossia l’aggressione del cane
dei Podda – Piroddi, da parte del cane del Mostallino, erano stati dal medesimo
Lisci, nella querela e nella deposizione del 04/05/2010, indicati come avvenuti
anch’essi nel dicembre 2008; c) che il medesimo Lisci, sentito all’udienza del
12/10/2010, dopo che il Podda e la Piroddi avevano invece dichiarato che
l’episodio era avvenuto nell’ottobre del 2008, aveva corretto le proprie originarie
affermazioni, allineandosi alle indicazioni temporali degli altri due testi.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali con riferimento alla
ritenuta attendibilità della persona offesa.
Il ricorrente, richiamate le considerazioni svolte nella seconda articolazione del
primo motivo, aggiunge: a) che le dichiarazioni del Lisci erano state tutt’altro che
dettagliate e precise, al punto che non erano stati indicati date, orari, numero
degli episodi ed esatta portata dei gesti ingiuriosi; b) che l’episodio
dell’aggressione dell’un cane in danno dell’altro non confermava affatto
l’attendibilità del Lisci, sia perché la medesima sentenza impugnata riconosce
che la persona offesa, quando era intervenuta presso i coniugi Podda e Piroddi,
aveva rilevato di essere “molto arrabbiato perché l’imputato non teneva mai il
cane al guinzaglioi; sia perché gli stessi Podda e Piroddi avevano riferito di essersi
riappacificati con il Mostallino, talché quest’ultimo non aveva motivo di temere
un’iniziativa giudiziaria dei primi due.
1

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,

Considerato in diritto
1. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione
logica, sono, nel loro complesso, infondati.
Con riferimento alla stessa esistenza di una valida querela, si rileva, infatti, che,
ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è necessaria una
compiuta e analitica descrizione del fatto – reato cui si riferisce l’istanza di

Nel caso di specie, anche in relazione alla reiterazione delle condotte attribuite
all’imputato, appare pertanto sufficiente l’indicazione del Lisci di essere stato
pesantemente insultato con cadenza giornaliera.
Quanto, poi, al profilo della tempestività della querela, che si innesta sulla più
ampia questione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, si
osserva che del tutto razionalmente il giudice di merito ha attribuito rilievo alle
affermazioni del Lisci, il quale ha, con costanza, collocato l’inizio dei
comportamenti dell’imputato a metà dicembre 2008.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella
valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti
attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità,
se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità
dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le
censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione
del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone,
Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv.
254063).
Ora, nel caso di specie, non è dato cogliere alcuna manifesta illogicità nelle
valutazioni espresse dal giudice di merito, quanto alla sussistenza di un evidente
conferma dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nell’effettivo
verificarsi dell’incidente tra il cane dell’imputato e quello dei coniugi Podda _
Pi rodd i.
Né tali conclusioni risultano incrinate, nella loro tenuta argomentativa: a) dalla
circostanza che questi ultimi si sarebbero riappacificati con il Mostallino, dal
momento che.„ proprio tale condotta rivela un pregresso contrasto, del tutto
ragionevole, visto che anche il Podda era rimasto ferito, sebbene avesse riferito
al Pronto Soccorso di essere stato aggredito da un cane randagio, per non
“mettere nei guai il Mostallino” (ciò che, peraltro, secondo le stesse dichiarazioni
delle teste Piroddi, allegate ai ricorso non esclude che l’imputato avesse offerto
di risarcire i danni), con la conseguenza che non è affatto illogico quanto

punizione (Sez. 5, n. 47055 del 30/05/2014, Dancheva, Rv. 261307).

dichiarato dal Lisci circa il risentimento del Mostallino nei suoi confronti per il
ruolo di eventuale testimone in un procedimento instaurato ai danneggiati
‘entro dt lui; b) dal fatto che il Lisci abbia in un primo tempo erroneamente
collocato l’aggressione ai primi di dicembre del 2008, salvo poi rettificare
l’indicazione, trattandosi di un profilo di secondario e non decisivo rilievo,
rispetto alla sostanza dei fatti attribuiti all’imputato; c) dal risentimento del Lisci
nei confronti del Mostallino per l’abitudine a non mettere il guinzaglio al cane,
che, al pari della proposizione di una richiesta risarcitoria, è solo un profilo da

mancata specificazione dei singoli episodi di ingiuria, alla luce del riferito
carattere quotidiano degli stessi.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16/10/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

considerare nella valutazione di attendibilità della persona offesa; d) dalla

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