Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2662 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2662 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Galiano Giuseppe, n. Mesagne, il 5 luglio 1974;
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di
Taranto in data 21 gennaio 2013;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. cons. Antonio Mura, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, per prescrizione con salvezza delle statuizioni civili;
RITENUTO IN FATTO

Galiano Giuseppe ricorre avverso la sentenza, in data 21 gennaio 2013, della Corte
d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, con cui è stato condannato per il reato di
ricettazione, e chiedendone l’annullamento, deduce:
a)Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b e c) in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.
per il mancato riconoscimento del bis in idem.
Il ricorrente lamenta che l’azione penale erroneamente non è stata dichiarata
improcedibile in base al principio del ne bis in idem,in considerazione della sentenza
pronunciata dal Tribunale di Brindisi, che aveva posto in dubbio il fatto che il soggetto passivo
del reato presupposto rispetto a quello di ricettazione del titolo oggetto del presente
procedimento a carico del Galiano, avesse realmente subito il furto in questione.
b) Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) in relazione agli artt. 8,9,16 cod. proc. pen.

Data Udienza: 15/10/2013

Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza per

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connessione, in favore della Procura di Brindisi, respinta dal Tribunale di Taranto. /C5s se rv_a i 11 Lt— a: .1-

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c) Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) in relazione al delitto di ricettazione.
Secondo il ricorrente il Galiano, che era stato chiamato a rispondere in concorso con il
Memmola del reato di calunnia per quanto riguarda il furto del titolo dinanzi alla Procura di
Brindisi, non avrebbe potuto rispondere del reato di ricettazione, inconcepibile per chi avesse
conosciuto la reale provenienza del titolo, ed essendo rimasto indimostrato il possesso del

d) Violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. c.1 lett. e) in relazione agli artt. 133, e 62 bis
cod. pen.
Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine ai criteri adottati per
determinare la dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. In ordine al primo motivo di ricorso rileva il Collegio che devono essere applicati i
seguenti principi di diritto in base ai quali non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la
violazione del divieto del “ne bis in idem”, in quanto è precluso, in sede di legittimità,
l’accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di
procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la
parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa
esclusivamente al giudice di merito. (Sez. 5, n. 9825 del 10/01/2013 – dep. 01/03/2013, Di
Martino, Rv. 255219). Eventualmente sarà proponibile dinanzi al giudice dell’esecuzione la
violazione del divieto del “ne bis in idem” , in considerazione appunto che il relativo giudizio,
presupponendo necessariamente un raffronto fra elementi fattuali relativi alle imputazioni
contestate nelle sentenze in ordine alle quali la preclusione è addotta, si risolve in un
accertamento sul fatto. (Sez. 5, n. 24954 del 06/05/2011 – dep. 21/06/2011, Brunetto, Rv.
250920).
3. Per quanto riguarda il secondo motivo relativo all’eccezione di incompetenza per
connessione, appare dirimente la circostanza che la stessa, come rilevato cLa i giudici di merito
non sia stata sollevata in sede di udienza preliminare. La giurisprudenza è costante
nell’affermare che nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell’incompetenza
derivante da connessione, anche quando la connessione incida sulla competenza per materia
affidando tutti i procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere
proposta o rilevata d’ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento
della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato
senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare. (Sez. 6, n.
34472 del 14/06/2007 – dep. 12/09/2007, Apreda e altri, Rv. 237548).

medesimo da parte del ricorre.

4. Con il terzo motivo In apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si
prospetta, una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è
consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano
una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come
quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez.
4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260)
5. Il quarto motivo relativo alla mancata concessione del it circostanze attenuanti

fatto riferimento ai gravi precedenti penali e alla entità del fatto.
6. Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, l o bre 2013
Il Consis
Giovan

estensore
a sta evi

Il Presidente
Matilde Cammino

generiche e alla dosimetria della pena è manifestamente infondato ,avendo i giudici di merito

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