Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2662 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2662 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DELLA CORTE MARIO N. IL 18/01/1957
avverso l’ordinanza n. 3531/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
140U/sentite le conclusioni del PG Dott. (9-€9)-;- a:gett)iinti
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Data Udienza: 11/12/2012

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RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 17.5.2012 il Tribunale del riesame di Napoli ,
adito a norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare
della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari
nei confronti di Della Corte Mario, indagato per il reato di concorso in
estorsione continuata ed aggravata ai sensi dell’art.7 legge n.203 del

dei Casalesi ed in particolare alla fazione facente capo a Schiavone
Francesco, compivano estorsioni in danno dei commercianti di Casal di
Principe e zone limitrofe, costretti a rifornirsi di materiale pubblicitario,
pagato il doppio del valore di mercato, presso il procacciatore di turno
secondo le direttive impartite da Schiavone Emanuele figlio di Francesco.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) illogicità della decisione
che con riguardo alla estorsione in danno di L.C. Car di Scalzane
Vincenzo non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal gestore il quale
non ha riconosciuto il ricorrente; la mancanza di fattura non può essere
ritenuta elemento dimostrativo dell’imposizione pubblicitaria, trattandosi
di acquisti ordinati o rifiutati liberamente dai commercianti senza alcuna
imposizione; 2) mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un clima
di intimidazione derivante dalla caratura criminale dei reali mandanti
delle proposte di acquisto del materiale, poiché nessun commerciante ha
riferito trattarsi di una imposizione da parte della criminalità organizzata;
2) nullità dell’ordinanza per mancanza totale di motivazione con riguardo
alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art.7 legge n.203
del 1991.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il Tribunale del riesame ha espressamente valutato la circostanza
che “gli Scalzane non hanno riconosciuto nell’album fotografico mostrato
loro il giovane che ebbe a proporre i gadget” ma ha ugualmente ritenuto,
con argomentazioni logicamente corrette, che il coinvolgimento di Della
Corte Mario nel tentativo di estorsione in danno della L.V. Car di
Scalzane Vincenzo fosse desumibile da: dichiarazioni rese dal titolare

ks,\

1991 perche unitamente ad altri indagati, alcuni dei quali affiliati al clan

Scalzone Vincenzo e dal fratello Luigi; contenuto di tre intercettazioni
telefoniche intercorse tra Schiavone Emanuele e Cosimo Vincenzo, suo
stretto collaboratore, che identificano il ricorrente, soprannominato “zio
Mario ” o “Bucchiuniello” quale soggetto impegnato nel “visitare” i
commercianti per conto di Schiavone Emanuele; accertata presenza di
Della Corte Mario presso la concessionaria L.V. Car in data 17.9.2011,
risultante dalla comunicazione telefonica di Schiavone Emanuele e

via Vaticale da “quello delle macchine”, unitamente alla rilevazione del
GPS che in pari data registra la presenza della autovettura in uso a
Cosimo Gennaro davanti all’esercizio commerciale L.V.Car ubicato in via
Vaticale.
2.La doglianza in ordine alla mancanza di prova circa la natura
estorsiva della vendita di materiale pubblicitario, nella parte in cui si
sostanzia in apprezzamenti di merito alternativi rispetti a quelli svolti dal
giudice della cognizione è inammissibile; nella parte in cui deduce un
difetto di motivazione è infondata: il Tribunale del riesame ha desunto la
sussistenza di gravi di gravi indizi in ordine alla natura estorsiva
dell’attività di vendita di materiale pubblicitario dalle convergenti
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vargas Roberto, Piccolo
Raffaele e Laiso Salvatore secondo i quali il clan dei Casalesi, di cui essi
stessi facevano parte, traeva parte dei proventi estorsivi dalla vendita di
prodotti pubblicitari che gli imprenditori erano costretti ad ordinare per le
festività natalizie pagandoli il doppio rispetto al prezzo di mercato, con la
precisazione che “l’accettazione da parte degli imprenditori era
condizionata dalla forza di intimidazione dei clan e tesa ad evitare
ritorsioni

quali la chiusura e l’incendio dei propri negozi”; dalle

intercettazioni ambientali delle

conversazioni intercorse tra i

commercianti presenti negli Uffici del Reparto Carabinieri di Aversa in
attesa di essere sentiti a sommarie informazioni, riportate nell’ordinanza
impugnata, ritenute indicative del clima di intimidazione derivante dalla
caratura criminale della “famiglia Schiavone”.
3. Contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso, l’ordinanza
impugnata (pag.8) reca specifica motivazione in ordine alla ritenuta

2

Cosimo Gennaro che contattano il ricorrente dicendogli di raggiungerli in

sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art.7 legge n.203
del 1991.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna Della Corte Mario al pagamento delle

del provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi
dell’art.94 comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 11.12.2012.

spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia

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