Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26619 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26619 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCACCINI GIUSEPPE N. IL 29/10/1974
avverso la sentenza n. 1949/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
20/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bari, dichiarata la prescrizione del porto di coltello e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 16 febbraio 2011
dal Tribunale di Foggia, appellata da PROCACCINI Giuseppe, dichiarato responsabile con recidiva ex art. 99, 4 0 co., c.p., del delitto di minaccia aggravata dall’uso del coltello, commesso il 5
settembre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in tema di
responsabilità atteso che un minaccia con coltello, come accertato dai giudici del merito, non può
certo considerarsi inidonea a turbare la tranquillità di chiunque, quand’anche si tratti di soggetto
avente la medesima caratura delinquenziale dell’agente.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è poi il secondo motivo, concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali
dell’imputato, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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