Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2661 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2661 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Braunè Armando, n. Siracusa, il 2 aprile 1971;
– avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli, in data 3 luglio 2012;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. cons. Antonio Mura, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Braunè Armando ricorre avverso la sentenza, in data 3 luglio 2012, della Corte d’appello di
Napoli, con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato per il
reato di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 7 I. n. 203/91, e, chiedendone
l’annullamento, si duole della valutazione operata dai giudici di merito; in particolare il
ricorrente reitera pedissequamente i motivi d’appello deducendo:
a)

Insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della I. n. 203/91;

b)

Sussistenza di un reato unitario e non di un reato continuato ex art. 81, cpv.
c.p. con conseguente esclusione dell’aumento di pena applicato;

c)

Insussistenza dell’ipotesi aggravata di cui all’art. 629, c. 2 c.p.p., con
riferimento all’art. 628, c. 3 nnn. 1 e 3 cod. peri.

d)

Mancato riconoscimento delle attenuarmi generiche ed eccessiva asprezza
della pena con riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen.

Data Udienza: 15/10/2013

e

e)

Violazione dell’art. 32 c.p. per mancanza e contraddittorietà della
motivazione in relazione alla espressa richiesta di esclusione della pena
accessoria della sospensione della potestà genitoriale
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il collegio che il ricorso è infondato per i primi quattro motivi, mentre deve
essere accolto in relazione al quinto motivo.
2. Per quanto riguarda i punti a)b),c),d) nella sentenza risultano affrontate tutte le
questioni dedotte nel ricorso . e che peraltro erano già state proposte in appello.

non può essere riproposta – ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in
ogni stato e grado del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei
motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico
– giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una
delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata
inammissibile a norma dell’art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.”(Cass. pen.,
sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748).
Il ricorrente si limita a contestare sostanzialmente in modo generico le valutazioni
operate dai giudici d’appello senza affrontare, se non in modo descrittivo, le valutazioni
operate, che appaiono esenti da censure logico giuridiche. Sotto questo profilo appare
sufficiente richiamare la pag. 4 della sentenza d’appello per le censure relative alla sussistenza
dell’art. 7 I. n. 203/91, la pag. 5 per la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 629 cpv,
riferita all’art. 628, c. 1 e c.3 c.p., le pagg. 7 e 8 per quanto riguarda la correttezza
dell’applicazione dell’art. 81 cpv. c.p., le pagg. 9 e 10 sui criteri di dosimetria della pena.
3. Come detto è fondata la censura relativa alla mancata motivazione sulla richiesta di
revoca della pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale.
Appare erronea infatti la conclusione dei giudici di merito secondo i quali, non avendo il
primo giudice applicato al prevenuto la pena accessoria della sospensione della potestà
genitoriale, sarebbe infondata la richiesta di revoca contenuta nell’atto di gravame. Infatti la
condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la
sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.
Pertanto tale pena accessoria, pur conseguendo alla condanna, può essere esclusa dal giudice
della cognizione solo con specifica motivazione. Ne consegue che, qualora il giudice della
cognizione non si sia pronunciato, sul punto, non può riconoscersi al giudice dell’esecuzione
alcuno spazio di discrezionalità, dovendo lo stesso applicare, ai sensi degli artt. 676 cod. proc.
pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., la suddetta pena accessoria, già predeterminata ai sensi
di legge e consequenziale alla condanna (Sez. 1, n. 5558 del 03/10/1997 – dep. 28/11/1997,
P.G.in proc.Lama, Rv. 208978).
Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata la sentenza impugnata
limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della pena accessoria della

:Zz4ELM Ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello

sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità e il
trattamento sanzionatorio, ivi comprese le pene accessorie diverse da quella prevista dall’art.
32, comma 3 cod. proc. pen.
PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di
esclusione della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori, con

Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità e il
trattamento sanzionatorio, ivi comprese le pene accessorie diverse da quella prevista dall’art.
32, comma 3 cod. proc. pen.
Roma, 15 ottobre 2013

rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

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