Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2661 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 2661 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MAGNETTI FABIO N. IL 28/01/1989
avverso l’ordinanza n. 3575/2012 TR1B. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (..12,/ k,L; E./22joele…K.L Ls,
,4* ott juixibt-24
z

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 17.5.2012 il Tribunale del riesame di Napoli, adito
a norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare
della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari
nei confronti di Magnetti Fabio indagato per i reati previsti dall’art. 416
bis cod.pen. (capo B), dall’art.art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capo

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per cassazione per violazione degli artt.416 bis cod.pen. e 74
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e per mancanza, illogicità e contraddittorietà
della motivazione, formulando i seguenti motivi: 1) carenza di
motivazione in quanto l’ordinanza impugnata non motiva affatto in ordine
alla partecipazione dell’indagato ad entrambi i sodalizi in contestazione, e
contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non tiene conto che
in riferimento alle imputazione di spaccio di cui ai capi D) ed E) non è
stata contestata né in fatto né in diritto l’aggravante prevista dall’art.7
legge n.203 del 1991; 2) mancanza di valutazione adeguata e corretta
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, effettuata aggirando le
argomentazioni difensive in ordine alle oggettive discrasie esistenti tra le
dichiarazioni dei collaboratori De Lucia Sergio e Prestieri Maurizio e quelle
provenienti da Esposito Biagio, Capasso Carlo e Secondo Luigi; omessa
valutazione della contraddizione esistente nella dichiarazioni resa dal
collaboratore Capasso Carlo che indicando l’indagato come affiliato al clan
Amato Pagano, una prima volta afferma che originariamente non era
affiliato all’opposto clan Di Lauro, mentre in un secondo momento
afferma che anche egli, prima di transitare negli scissionisti, faceva parte,
insieme allo zio Petruccione ed altri familiari, del clan Di Lauro; omessa
valutazione della circostanza che nel corso della intercettazione
ambientale nel carcere di Palermo tra Mennetta Antonio appartenente al
clan Di Lauro ed i familiari , Magnetti Fabio non viene indicato tra i
soggetti transitati nel clan avversario; 2) con riferimento ai gravi indizi
circa la partecipazione dell’indagato all’ associazione finalizzata al traffico
di stupefacenti, il Tribunale del riesame si è limitato ad una sterile
elencazione di dati (propalazione dei collaboratori, arresto in flagranza

C) e dall’ art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capi D ed E).

per il reato previsto dall’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, esito attività
di intercettazione) dalle quali non si evince alcun riferimento neanche in
forma criptica all’attività di cessione di stupefacenti; 3) omessa
motivazione rigorosa e puntuale in ordine alla sussistenza delle esigenze
cautelari ed inidoneità del richiamo alla mera presunzione prevista

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.Premesso che i reati di associazione per delinquere, generica o di
stampo mafioso, possono concorrere con il delitto di associazione per
delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la
medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati
concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. (Sez. U, n.
1149 del 25/09/2008 – dep. 13/01/2009, Magistris, Rv. 241883), si
osserva che l’ordinanza impugnata contiene un’analitica esposizione delle
fonti probatorie (dichiarazioni collaboratori di giustizia, intercettazioni
telefoniche ed ambientali, attività di polizia giudiziaria culminate
nell’arresto in flagranza per spaccio di droga, sequestro di sostanza
stupefacente) in base alle quali ha confermato l’ordinanza di custodia
cautelare che individua il ricorrente sia quale partecipe del sodalizio dei
Magnetti, transitato nel clan camorristico Amato-Pagano denominato
degli “scissionisti”, contrapposto al clan Di Lauro, sia quale concorrente,
in veste di affiliato, alla gestione della piazza di spaccio di Vinella Grassi.
L’addebito al ricorrente di avere partecipato, in qualità di affiliato al
sodalizio criminoso di tipo camorristico, alla gestione della piazza di
spaccio degli stupefacenti, implica logicamente la contestazione in fatto
della circostanza aggravante prevista dall’art.7 legge n.203 del 1991 in
relazione ai reati in materia di stupefacenti.
2.Contrariamente a quanto affermato nei motivi di ricorso, il
Tribunale del riesame, con argomentazioni immuni da vizi logici ed
insindacabili nel merito, ha compiuto un’ analitica valutazione critica delle
dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia con specifico riguardo alla
posizione di Magnetti Fabio, rilevando che il collaboratore De Lucia

kk\

2

dall’art.275 cod.proc.pen.

Sergio coinvolgeva il ricorrente in un attività di compravendita di armi e
non di traffico di stupefacenti, mentre Prestieri Maurizio faceva
riferimento alla gestione della piazza di spaccio di Vinella Grassi da parte
della famiglia Magnetti senza menzionare specificamente Magnetti Fabio.
Tuttavia il Tribunale del riesame osservava che le dichiarazioni di Capassi
Carlo, Esposito Biagio e Secondo Luigi convergevano nella indicazione del
ricorrente, riconosciuto in fotografia, quale soggetto pienamente

famiglia e allo zio Petriccione Salvatore, dopo il passaggio del gruppo dei
Magnetti dal sodalizio Di Lauro al sodalizio Amato-Pagano; giustificava
la discrepanza con il fatto che le dichiarazioni dì De Lucia e Prestieri
risentivano della maggiore risalenza nel tempo rispetto alle più recenti
dichiarazioni di Esposito, Capasso e Secondo, i quali erano informati
delle più recenti dinamiche interne dei sodalizi di appartenenza e del
ruolo dei giovani adepti tra cui Magnetti Fabio.
Con specifico riferimento alla partecipazione dell’indagato ai reati di
traffico di droga il Tribunale del riesame evidenziava, oltre alle
dichiarazioni dei collaboratori, le risultanze delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali (talora di contenuto esplicitamente riferito al
“fumo” e alla “cocaina”), l’arresto dell’indagato avvenuto il 15.12.2009
all’interno della Vinella Grassi perché trovato in possesso di sostanza
stupefacente del tipo eroina e cocaina, la denuncia a piede libero per il
medesimo reato nella successiva data del 10.3.2011, il servizio di
osservazione predisposto dalla polizia giudiziaria che in data 9.1.2008
determinava l’arresto di Benanti Paolo trovato in possesso di venti dosi di
eroina dopo un incontro previamente concordato al telefono con Magnetti
Fabio.
3.In riferimento alle esigenza cautelare, il Tribunale del riesame oltre
a richiamare la presunzione assoluta di Adeguatezza della misura della
kie m
1 . • 416. 14i1 ( r

custodia in carcereré la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze
cautelari previste dall’art.275 comma 3 cod.proc.pen. in relazione ai
titoli di reato contestati, ha effettuato un articolato apprezzamento di
merito in ordine alla sussistenza di un elevato rischio di reiterazione di
reati della stessa specie di quelli per cui si procede, in relazione al piena
coinvolgimento del ricorrente nelle attività di un sodalizio camorristico,

kst,

3

partecipe nell’attività di spaccio in Vinella Grassi, unitamente alla propria

nella protrazione nel tempo delle attività criminose, nella pervicacia
mostrata nel perseverare nelle illecite attività a dispetto degli arresti e
delle denunce riportate.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
NI

tirs
to-nt

te Ct•gb

8 oh„
co
o
to

E 22 cì

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Magnettí Fabio al
pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma dì euro mille. Dispone trasmettersi, a
cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto
penitenziario, ai sensi dell’art.94 comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 11.12.2012.

P.Q.M

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA