Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 266 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 266 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla p.o.:
MEZZASPESA MARIA TERESA

N. IL 3/10/1959

nei confronti di:
1) SALERNO ROSANNA SILVANA

N. IL 22/2/1968

avverso la sentenza n. 50/2009 GIUDICE DI PACE di LUGO, del 08/02/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott, A. Montagna
che ha chiesto il rigetto del ricorso

Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. La parte civile Teresa MEZZAPESA aveva proposto appello agli effetti civili avverso la
sentenza del Giudice di pace di Lugo in data 8-2-2011 che aveva dichiarato non doversi
procedere ex art. 35 d.lvo 274/2000 nei confronti di Rosanna Silvana SALERNO per il
reato di diffamazione nei suoi confronti.
2. Con ordinanza del 1-3-2012 il tribunale di Ravenna, sez. dist. di Lugo, riqualificava

3. Il motivo alla base dell’impugnazione è l’erronea applicazione dell’art. 35 sopra
richiamato incentrata su due considerazioni, e cioè la condotta riparatoria sarebbe
dovuta intervenire prima dell’udienza di comparizione, come da dato testuale della
norma, mentre era intervenuta durante tale udienza. Inoltre la riparazione effettuata
(versamento di cento euro) era incongrua e non rispondente al criterio di idoneità a
‘soddisfare le esigenze di riprovazione del reato’ in quanto l’imputata, come risultava
dalle testimonianze assunte nel precedente processo poi annullato per mancata
pronuncia sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, aveva definito la
p.o., di professione domestica, ladra’ che aveva commesso dei furti nella case dove
aveva lavorato e nei supermercati, alludendo anche ad una possibile reiterazione della
condotta.
4. Il PG presso questa corte, dr. A. Montagna, ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando
come da un lato il giudice avesse effettuato la valutazione di congruità della condotta
riparatoria, dall’altro come questa fosse stata tempestiva in quanto la

ratio dello

sbarramento previsto dalla relativa norma ha carattere deflattivo e mira ad impedire
che la riparazione sia frutto di un calcolo successivo all’espletamento dell’istruttoria
dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata la mancanza di legittimazione del difensore della parte civile
ricorrente alla proposizione dell’appello, riqualificato come ricorso, in quanto privo di procura
speciale per essere quella conferitagli limitata al giudizio di primo grado.
2. E’ stato affermato da questa corte, a sezioni unite, che il difensore della parte civile è
legittimato a proporre appello, anche se munito di procura speciale non contenente espresso
riferimento al potere di interporre il detto gravame, purchè dall’interpretazione del mandato
possa evincersi una manifestazione di volontà della parte di attribuire anche siffatto potere,
idonea a vincere la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”,

stabilita dall’art. 100 comma 3 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, 27-10-2004 n 44712).
2.1 Tuttavia tale manifestazione di volontà nella specie non solo non è contenuta in modo
espresso nella procura conferita dalla parte civile al difensore in calce al relativo atto di
2

come ricorso l’impugnazione trasmettendo gli atti a questa corte.

costituzione , ma neppure è desumibile dal suo contenuto, il cui generico riferimento ad ‘ogni
facoltà di legge’, accompagnato dalla successiva esemplificazione’ fra cui il potere di costituirsi
parte civile in giudizio e di nominare altri procuratori speciali a tal fine, per il deposito del
presente atto nonché per la conclusione della conclusioni scritte, transigere i danni e incassare
somme, salvo rendiconto, rinunciare alla costituzione di parte civile, rimettere la querela’, non
è interpretabile -analogo essendo tra l’altro il tenore del mandato alle liti preso in
considerazione nella citata decisione delle sezioni unite di questa corte- nel senso di ritenere
costituzione di parte civile, senza alcun collegamento al conferimento della procura alle liti, che
risulta rilasciata puramente e semplicemente, senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà.
3. Il ricorso è pertanto inammissibile e alla relativa declaratoria seguono le statuizioni di cui
all’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 13-11-2012

conferito anche il potere di impugnazione, inerendo esclusivamente al mandato per la

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