Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 266 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 266 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMILLERI SAMUELE N. IL 14/07/1991
avverso la sentenza n. 121/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 10/12/2015

14443/15
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
– Violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione ad una condotta che
doveva ritenersi penalmente irrilevante, trattandosi di un leggero ritardo nel rientro al
domicilio – dal quale il ricorrente era autorizzato ad allontanarsi – inincidente sulle
esigenze di controllo e, pertanto, rilevante solo ai fini dell’eventuale modifica del regime
custodiale.
– Vizio della motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 385 comma 4
c.p., in quanto il rientro nell’abitazione è assimilabile alla costituzione in carcere.
Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi costituiscono mera reiterazione delle analoghe doglianze in appello alle quali
la Corte ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici – conforme a costante orientamento
di legittimità – confermando la sussistenza della ipotesi azionata individuando la rilevante
violazione dell’orario impostogli – per oltre un’ora; come pure la esclusione della attenuante ex
art. 385 comma 4 c.p. per il solo fatto del suo rientro nell’abitazione, non assimilabile alla
condotta prevista dalla citata ipotesi (v. da ultimo, Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014 Rv. 262154
Comandatore).

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10.12.2015

L’imputato CAMILLERI Samuele ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Caltanissetta che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Gela il 12.10.2012,
impugnata dall’imputato e dal P.G., che ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato di cui
all’art. 385 c.p., condannandolo a pena di giustizia.

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