Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 266 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 266 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MADONIA DAVIDE n. 8/11/1974
avverso la sentenza n. 4507/2012 del 12/4/2013 della CORTE DI APPELLO
DI PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELO DI POPOLO che
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 12 aprile 2013 ha
confermato la sentenza del gup del Tribunale di Palermo che il 19 luglio 2012 in
sede di giudizio abbreviato condannava Madonia Davide alla pena di anni quattro
di reclusione ed euro 20000 di multa con le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla recidiva specifica reiterata per il reato di detenzione a fine di
spaccio di eroina per circa 630 dosi, di un’altra partita di eroina per circa 60 g e
di una stecchetta di hashish. La detenzione della droga era stata scoperta in
occasione di una perquisizione domiciliare disposta nei confronti del ricorrente
mentre era sottoposto agli arresti domiciliari.
Avverso tale sentenza Madonia propone ricorso con atto a propria firma.
Con primo motivo deduce il vizio di motivazione che indica nella decisione
della Corte di “confermare l’inasprimento sanzionatorio operato a seguito della
contestazione della recidiva reiterata pur se facoltativa senza valutare se il
“delitto per cui è appello” fosse indicativo di una più marcata pericolosità del reo.

Data Udienza: 07/11/2013

Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di
applicazione delle attenuanti generiche – invero risultano già applicate dal primo
giudice.
Con terzo motivo lamenta il vizio di motivazione sul diniego di applicazione
della continuazione tra i fatti in contestazione e quelli oggetto di condanna da
parte del gup del Tribunale di Palermo il 14 luglio 2011.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo richiede valutazioni di merito non consentite al giudice di

errori logici. Il secondo motivo non tiene conto che le attenuanti generiche sono
già state applicate mentre il terzo motivo non risponde alle corrette
argomentazioni dei giudici di merito ed è fondato sull’erroneo presupposto che
non sia onere della difesa dimostrare in concreto la sussistenza di circostanze di
fatto indicative del medesimo disegno criminoso.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va equamente
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

a così deciso il 7 novembre 2013
il Presidente

legittimità, non emergendo profili di carenza significativa della motivazione od

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