Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 266 del 01/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 266 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– CAPUTO LUIGI, n. 8/08/1943 ad Isernia

avverso la ordinanza del tribunale del riesame di NAPOLI in data 14/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. L. Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dei difensori, Avvocati D. Cimadomo e L.
Salerno, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 01/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 14.04.2017, depositata nel corso della stessa
udienza, il tribunale del riesame di Napoli, decidendo sull’appello cautelare reale
presentato nell’interesse del Caputo, curatore fallimentare del Gruppo G.F.C.
S.p.A., avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di dissequestro di quote e beni

aziendali della società fallita, dichiarava inammissibile il predetto appello.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il curatore fallimentare, a mezzo dei difensori di fiducia iscritti all’albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo due motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c),
c.p.p., in relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., attesa la nullità dell’ordinanza per mancata assistenza della parte privata.
Si duole il ricorrente, in sintesi, del fatto che il tribunale del riesame ha ritenuto
non legittimo l’impedimento dei difensori che avevano aderito all’astensione proclamata dall’Unione Camere Penali, ritenendo che /
la iurisprudenza pacificamente
esclude in tal caso la possibilità che i difensori possa egittimannente astenersi dalla
partecipazione alle udienze; si tratta di motivazione erronea in diritto, atteso che
la giurisprudenza di legittimità, a far data dalle Sezioni Unite Tibo, ha riconosciuto
che il mancato rinvio dell’udienza su richiesta del difensore che abbia rappresentato di voler aderire all’astensione proclamata dall’organismo professionale di appartenenza i determina una nullità assoluta ed insanabile ex art. 178, lett. c), ove
si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore; tale orientamento sarebbe state/poi ribadito,successivamente, riconoscendo il diritto al rinvio anche nel procedimento di prevenzione e nei procedimentali camerali, come
quello di cui si discute, a partecipazione non necessaria; l’ordinanza impugnata,
pertanto, in quanto lesiva del diritto di difesa della curatela fallimentare, dovrebbe
essere annullata con rinvio al tribunale del riesame di Napoli.

2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c),
c.p.p., in relazione agli artt. 322-bis e 591, cod. proc. pen. e degli artt. 3, 24, 111
e 117 Cost.
Si duole il ricorrente, in sintesi, del fatto che il tribunale del riesame avrebbe in
ogni caso ritenuto che l’appello proposto dalla curatela fallimentare in data
18.03.2016 fosse divenuto nelle more inammissibile poiché, in data 20.12.2016,

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il tribunale di Noia aveva emesso la sentenza di primo grado con cui era stata
disposta la confisca di quanto in sequestro, sicchè, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, alla curatela, nella sua qualità di terzo interessato, sarebbe
precluso, fino alla formazione del giudicato, di rivolgersi al giudice della cognizione,
anche solo in via incidentale, per far valere pretese sui beni in sequestro; si tratterebbe di motivazione che, pur seguendo un filone giurisprudenziale, non sarebbe

stificano una sorta di cessazione della materia del contendere quando il titolo giustificativo del vincolo apposto sul bene rimane in sequestro, donde nulla potrebbe
impedire al terzo interessato di tutelare le proprie ragioni dinanzi all’a.g. peraltro
adita già antecedentemente alla decisione, non definitiva di confisca, ma anche
perché, non essendo il terzo parte del giudizio presupposto, non potrebbe nem,.
meno sub~ gli effetti, donde una decisione non definitiva e nemmeno opponibile non potrebbe impedire a quel soggetto di continuare a tutelare i suoi diritti
dinanzi al giudice naturale; il filone giurisprudenziale seguito dal tribunale del riesame, peraltro, non convincerebbe, a giudizio della difesa del ricorrente, perché
non tiene conto del co. 2 dell’art. 111 Cost., in quanto sacrificherebbe la ragionevole durata del processo obbligando il terzo interessato ad attendere la definitività
del provvedimento di confisca, ma contrasterebbe anche con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., demandandosi
all’esito di un procedimento relativo ad altri soggetti la possibilità di continuare ad
agire in giudizio; peraltro, richiamando quanto affermato da certa giurisprudenza
di questa Corte, posticipare all’incidente di esecuzione la possibilità di tutela dei
propri diritti appare in contrasto anche con le norme poste dalla Convenzione
e.d.u., in particolare ai sensi degli artt. 6, co. 1 e 13, Convenzione e.d.u. rilevanti
nel nostro ordinamento ai sensi dell’art. 117 Cost.; quanto sopra imporrebbe di
ritenere sussistente un dubbio di adeguatezza dell’attuale disciplina, sia in riferimento ai caratteri strutturali dell’incidente di esecuzione che in rapporto alla dilatazione temporale della tutela apprestata; né, inoltre, potrebbe ragionevolmente
sostenersi che la permanenza di un procedimento parallelo potrebbe portare ad
un irrimediabile contrasto di decisioni, atteso che, se il terzo non può interloquire
sulle ragioni della misura, non si creano reali interferenze tra l’uno e l’altro procedimento e, inoltre, facendo stato la decisione nel processo principale solo inter
partes e non nei confronti dei terzi che rivendicano la propria effettiva titolarità o
disponibilità del bene sequestrato, non apparirebbe comunque corretto riconoscere ad una decisione nemmeno definitiva una sorta di efficacia preclusiva o,
comunque, sospensiva della possibilità per i terzi di richiedere tutela giudiziaria ai
propri diritti; da ultimo, il ricorrente evidenzia che la questione sulla possibilità per
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però condivisibile, non soltanto perché non vi sarebbero norme espresse che giu-

il terzo estraneo di contestare7flecisione in tema di confisca contenuta nella sentenza non irrevocabile di condanna, costituisce oggetto di eccezione di legittimità
costituzionale (il riferimento è a Cass. I, n. 8317/2016, Gatto), sicchè non vi sarebbero ragioni per non ritenere applicabile il dubbio di costituzionalità espresso
da questa Corte anche nel procedimento cautelare incidentale, e, conseguentemente, per dubitare della normativa che parrebbe legittimare la conclusione adot-

orientata e, quindi, consentire al terzo di dolersi del provvedimento cautelare reale
che incide sul diritto di proprietà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

33ricorso è fondato.

4. Ed invero, quanto al primo motivo, effettivamente il tribunale del riesame,
all’udienza camerale tenutasi il 14/04/2017, stante l’assenza dei difensori, dava
atto che erano state depositate distinte dichiarazioni con cui i medesimi avevano
dichiarato di aderire all’astensione proclamata dall’UCPI; ne seguiva la decisione
del tribunale di rigetto della richiesta di rinvio, ritenendo non consentita l’astensione in quanto il procedimento era relativo a misura cautelare ancorchè reale e
affermando che pacifica giurisprudenza escludeva la possibilità per i difensori, in
consimili ipotesi, di astenersi legittimamente dalla partecipazione alle udienze.

5. La motivazione è errata in diritto.
Anzitutto, perché – pur stabilendo il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati approvato dall’O.U.A., all’art. 4 (Prestazioni indispensabili in materia penale), co. 1, che l’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento: a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure caute/ari, omissis”, senza specificare se debbano intendersi anche
quelle reali oltre che quelle personali – la giurisprudenza di questa Corte è pacifica
nell’affermare, contrariamente a quanto asserito nell’ordinanza impugnata, che in
tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla
partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della
trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma,
del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata
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tata dal tribunale di Napoli, salvo ricorrere ad interpretazione costituzionalmente

assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc.
pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione
necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (Sez. U, n.
15232 del 30/10/2014 – dep. 14/04/2015, P.O. in proc. Tibo e altro, Rv. 263021).
Detto principio, com’è è noto, è stato ribadito successivamente anche per le
udienze camerali a partecipazione non necessaria, come nel caso in esame (cfr.:

5, n. 4819 del 17/11/2015 – dep. 05/02/2016, Colli, Rv. 265928).
Ne discende, pertanto, conformemente a quanto più volte stabilito da questa Corte
che si versa in una ipotesi di “altra nullità di ordine generale”, oggetto della disciplina dell’art. 180 c.p.p. Conseguentemente, trova applicazione la disciplina contenuta nell’art. 182 c.p.p., comma 2 e art. 183 c.p.p., quanto rispettivamente alla
deducibilità nel caso di presenza alla nullità dell’atto (dovendo quindi la pertinente
eccezione essere proposta nell’immediatezza della deliberazione di rigetto della
richiesta di rinvio), all’accettazione degli effetti dell’atto o all’avvalersi della facoltà
al cui esercizio l’atto nullo è preordinato (il che si verifica quando il difensore rimanga in udienza, partecipandovi con l’esercizio delle facoltà connesse ai relativi
incombenti). Nella specie, attesa l’assenza dei difensori all’udienza camerale, il
rigetto della richiesta di rinvio ha determinato una nullità di ordine generale e a
regime intermedio, che andava eccepita, come avvenuto, nella prima occasione
processuale utile dal difensore, ossia in sede di ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza de qua, depositato in data 15.05.2017.

6. Fondato, peraltro, è anche il secondo motivo proposto, afferente al merito del
giudizio, relativo alla impossibilità per il terzo interessato di proporre impugnazione avverso il provvedimento di confisca non ancora passato in giudicato.
Sul punto, com’è noto, sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa
Corte, affermando il principio secondo cui in tema di misure cautelari reali, il terzo
rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro,
di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della
cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del
bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez.
U, n. 48126 del 20/07/2017 – dep. 19/10/2017, Muscari e altro, Rv. 270938, che,
in motivazione, hanno altresì affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame).

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Sez. 6, n. 47285 del 12/11/2015 – dep. 30/11/2015, Marrone, Rv. 265487; Sez.

Nella specie, il tribunale del riesame, rifacendosi ad un orientamento ormai superato dalle Sezioni Unite di questa Corte, aveva invece ritenuto che la curatela fallimentare, quale terza estranea, non potesse rivolgersi al giudice della cognizione,
anche se solo in via incidentale, per far valere le proprie pretese sui beni in sequestro, dovendo attendere la formazione del giudicato sulla confisca disposta in
primo grado dal tribunale di Noia in data 20.12.2016, con la conseguenza che

missibile stante l’intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado (il riferimento, nell’ordinanza impugnata, è a Sez. 2, n. 49371 del 21/07/2016 – dep.
21/11/2016, Martinetti, Rv. 268354).

7. L’impugnata ordinanza, dev’essere, conclusivamente, annullata con rinvio al
tribunale di Napoli per nuovo esame.

8. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84
del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di
ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta
l’applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo
Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al tribunale
di Napoli, sezione misure cautelari reali.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 1 dicembre 2017

Il Presidente
Aldo Cavallo

l’appello proposto il 18.03.2016 doveva considerarsi “nelle more” divenuto inam-

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