Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2659 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2659 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SHEHU KLEMENT N. IL 22/01/1983
avverso l’ordinanza n. 2008/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
10/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
1e7entite le conclusioni del PG Dott. 6 C .790k c..1-0. 4‘12-“rum
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Uditi difeAvv.;

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10,7.2011 il Tribunale di Roma, decidendo quale
giudice del riesame, confermava – per quanto qui interessa – il provvedimento
emesso dal Gip dello stesso tribunale, in data 28.5.2012, con il quale era stata
applicata a Klement Shehu la misura cautelare della custodia in carcere, in
relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere
partecipato, quale fornitore abituale, ad una associazione dedita al traffico di

penitenziaria che coordinava le attività illecite del gruppo, fino a giugno 2011
(capo A); nonché, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati ai
capi C1), C2), C3), C4), C5), C6), C7) e C8) in concorso con il Graziani ed altri
sodali e per le medesime violazioni di cui ai capi Y) e Z) per avere in più
occasioni venduto stupefacente del tipo cocaina al Pezza e all’Ambrosetti, fatti
commessi tra ottobre 2010 e maggio 2011.
Il tribunale, richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, dava atto
degli elementi acquisiti in una capillare e complessa attività di indagine avviata
nel settembre 2010, tratti prevalentemente dalle conversazioni intercettate e
confermati da numerosi sequestri, dai quali emergeva l’esistenza di due distinti
gruppi (capi A e B) che originariamente costituivano verosimilmente un unico
sodalizio. Rilevava come quello facente capo al Graziani esprimesse maggiore
capacità delinquenziale e di espansione nel commercio di stupefacenti sul
territorio.
Riteneva, quindi, infondate le deduzioni del ricorrente in ordine alla
configurabilità della partecipazione al sodalizio •criminoso e sottolineava che
senza la stabile, continuativa e frequente fornitura di sostanze stupefacenti da
parte dell’indagato l’associazione del Graziani non avrebbe potuto perseguire il
proprio scopo, così che il contributo dello Shehu è da ritenersi determinante per
la stessa sopravvivenza del sodalizio.

2. Avverso il citato provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per
cessazione, a mezzo del difensore di fiducia.
Contesta, in primo luogo, la valutazione del tribunale in ordine alla
configurabilità del sodalizio criminoso, tenuto conto della ben modesta
pericolosità dei partecipi e della condizione di consumatori di stupefacenti della
gran parte di essi.
Ripropone, quindi, le doglianze relative alla sussistenza del compendio
indiziario connotato della necessaria gravità avuto riguardo alla partecipazione al
sodalizio. In particolare, rileva che delle violazioni dell’articolo 73 d.P.R. n, 309
del 1990 contestate soltanto sette sono riferibili al Graziani, mentre gli altri sono
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stupefacenti della quale era promotore Mauro Graziani, agente della polizia

relative a cessioni di stupefacenti in favore di soggetti estranei al sodalizio;
peraltro, la circostanza che il ricorrente abbia rifornito una persona che si poneva
in aperto contrasto con l’organizzatore del gruppo criminale contraddice la
assunta partecipazione e denota la inconsapevolezza delle dinamiche interne del
sodalizio.
Deduce, altresì, che erroneamente il tribunale ha ritenuto che lo
stupefacente sequestrato al Graziani il 1° giugno 2011 fosse riconducibile al
ricorrente; che è stato sottovalutato che i rapporti con il predetto si erano

rifornimento. Così che, risulta mera congettura l’affermazione che il ricorrente
fosse l’unico fornitore del sodalizio; d’altro canto, il ricorrente ha avuto rapporti
quasi esclusivamente con il Graziani e non con altri sodali e le cessioni
avvenivano nel territorio di Valmontone, circostanze significative quanto alla
mancanza di consapevolezza da parte del ricorrente dell’esistenza
dell’associazione e delle articolazioni interne al sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze relative alla sussistenza del compendio indiziario ai fini della
configurabilità del sodalizio criminoso ed in ordine alla partecipazione ad esso del
ricorrente sono inammissibili.
Sono, all’evidenza, del tutto aspecifiche le censure mosse dal ricorrente in
ordine alla configurabilità del reato associativo in contestazione, tenuto conto
della valutazione operata dal tribunale ed esplicitata attraverso argomenti
compiuti e logici – come innanzi sintetizzati – applicando correttamente i principi
più volte affermati da questa Corte in tema di configurabilità dell’associazione di
cui all’articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Ai fini della configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben
potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e
dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i
vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza
di una minima struttura organizzativa indicativa della continuità temporale del
vincolo criminale (Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, Il Grande, rv. 245282).
Deve essere ribadito, altresì, che l’associazione dedita al narcotraffico non
richiede la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di
notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia
pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento
del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo

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interrotti nel marzo 2011 e la circostanza che il Graziani avesse altri canali di

alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 1,
n. 30463 del 07/07/2011 – dep. 01/08/2011, Cali’, rv. 251011).
Manifestamente infondati devono ritenersi, ad avviso del Collegio, i vizi
dedotti in ordine alla sussistenza del compendio indiziario connotato della
necessaria gravità avuto riguardo alla partecipazione al sodalizio.
Si tratta, invero, della mera riproposizione delle doglianze già sottoposte al
vaglio del tribunale del riesame che sul punto ha motivato compiutamente con
argomenti logici ed ancorati alle circostanze di fatto emerse nel procedimento.

approvvigionamento di sostanze stupefacenti, in particolare del tipo cocaina, del
sodalizio facente capo al Graziani il quale era stato successivamente indotto a
rivolgersi ad altri fornitori (nella zona di Roma ed in Giuliano in Campania)
soltanto perché l’indagato aveva effettuato delle forniture di sostanza di minore
purezza allo stesso prezzo. Il tribunale ha rilevato, altresì, che il numero di
forniture accertate nel breve periodo di tempo di tre mesi denota l’apporto
decisivo ed indispensabile all’attività associativa; d’altro canto, pur volendo dare
per scontata la circostanza dedotta dalla difesa che il ricorrente avesse fornito
stupefacenti anche al Molinari, indicato come concorrente del Graziani, tanto non
escluderebbe affatto la partecipazione al sodalizio.
Come è stato affermato in più occasioni, in tema di associazione per
delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può
poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di
droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto,
sempre che vi sia consapevolezza di operare nell’ambito di un’unica associazione
e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre
profitto dal commercio di droga (Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996 – dep.
07/08/1996, Timpani ed altri, Rv. 205531; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011 dep. 01/08/2011, P.G. in proc. Cali’, Rv. 251013). Ed il vincolo associativo può
essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali
contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all’ingrosso
e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in
gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti
costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del
conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli
del ruolo svolto nell’economia del fenomeno associativo (Sez. 6, n. 20069 del
11/02/2008 – dep. 20/05/2008, Oidih, rv. 239643).
Irrilevante ai fini della valutazione in esame deve ritenersi la circostanza
dedotta dal ricorrente di avere avuto rapporti quasi esclusivamente con il
Graziani e non con altri sodali, atteso che ai fini della configurabilità
dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è
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Ha, in specie, evidenziato che il ricorrente aveva costituito l’unica fonte di

richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la
consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone
aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad un sodalizio (Sez. 6, n. 11733 del
16/02/2012 – dep. 28/03/2012, Abboubi, rv. 252232).
Conclusivamente, lo sviluppo argomentativo della motivazione – che
richiama anche le motivazioni del provvedimento cautelare – è fondato su una
coerente analisi degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico
quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità

senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di
probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la partecipazione ad
associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti ed ai singoli reati
fine contestati al ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore
della cassa delle ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
C9 CM 22,

cf)

12.

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comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

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P.Q.M.

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spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
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11.)

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.

d

cod. proc. pen..

Così deciso, 1’11 dicembre 2012.

logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel

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