Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2658 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2658 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MAFFEI EMILIO N. IL 08/01/1988
avverso l’ordinanza n. 480/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
19/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (.12.;xvk’ EQt:aztkelk/
, 1 0~19,0~tAlo ccIA, AjK,J1,12

Uditi difensor Avv.;

Q\-Rt-

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 19.7.2012 il Tribunale del riesame di Messina,
adito a norma dell’art.310 cod.proc.pen., rigettava l’appello contro
l’ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari aveva
rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli
arresti domiciliari presentata da Maffei Emilio, imputato dei reati previsti

di patteggiamento del 6.6.2012 alla pena di anni 4 di reclusione ed euro
5.000 di multa.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, illogicità e
contraddittorietà della motivazione per i seguenti motivi:1) inapplicabilità
della presunzione prevista dall’art.275 comma 3 c.p.p. perché la sentenza
di condanna ha ritenuto la sussistenza della ipotesi attenuata prevista
dall’art.74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, la quale costituisce
fattispecie autonoma di reato rispetto al delitto associativo previsto
dall’art.74 comma 1 d.P.R. citato; 2) illogicità del riferimento all’entità
della pena irrogata con la sentenza di patteggiamento, senza tener conto
del fatto che l’imputato aveva già espiato la pena di anni 1 e mesi 8 di
reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Vero che la sentenza di applicazione pena su richiesta ha ritenuto
l’ipotesi di reato associativo “minore” prevista dall’art.74 comma 6 d.P.R.
9 ottobre 1990 n.309, con la conseguenza che, sia la presunzione di
adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere, sia
la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari previste
dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non operano in relazione al
reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
costituita al fine di commettere fatti di lieve entità. (Sez. U, n. 34475 del
23/06/2011 dep. 22/09/2011, Valastro, Rv. 250351).Tuttavia nel caso
in esame il Tribunale del riesame, dopo avere impropriamente richiamato
la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista

dagli artt.73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, condannato con sentenza

dall’art.275 comma 3 cod.proc.pen., ha effettuato un concreto
apprezzamento fattuale con il quale ha ritenuto la sussistenza del pericolo
di reiterazione di reati della stessa specie in ragione della gravità in
concreto della condotta attuata (relazione intrattenuta in prima persona
con elementi di spicco del sodalizio criminoso e stabile attività di
spaccio), ed ha specificamente confermato il rigetto della richiesta misura
degli arresti domiciliari in base alla considerazione, immune da vizi logici

di spaccio, “la misura non appariva idonea a consentire un
allontanamento dell’imputato dal contesto territoriale in cui è maturata la
condotta criminosa in esame”.
2.11 Tribunale del riesame ha debitamente valutato la circostanza che
l’imputato avesse già trascorso in regime di custodia in carcere circa la
metà della

pena

inflitta ed ha correttamente ritenuto “trattarsi di

elemento che, in alcun modo incide sulla valutazione del trattamento
cautelare”, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui
ai fini della revoca (o sostituzione) della custodia in carcere è illegittimo il
riferimento esclusivo al rapporto tra il presofferto in regime cautelare e la
pena irroganda, attesa la non rilevanza di per sé del decorso del tempo e
non potendosi in ogni caso prescindere dalla valutazione della persistenza
e consistenza delle esigenze cautelar’. (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011,
P.M. in proc. Khalil, Rv. 249323).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna Maffei Emilio al pagamento delle spese
processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 11.12.2012

ed incensurabile nel merito, che, essendo state ivi consumate le condotte

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