Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2657 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2657 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COBELEAN SERGHEI VALERIU N. IL 20/09/1974
avverso la sentenza n. 1/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ?p D L-9 COPC- Ve4.1-1 2
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Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2013 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le
condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di Cobelean Serghei Valeriu,
richiesta dalla Moldavia al fine di eseguire la sentenza n. 1-416/05 del Tribunale di Buiucani,
Municipio di Chisinau, pronunciata il 3 giugno 2005 ed irrevocabile dal 18 giugno 2005, che lo
ha condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di omicidio colposo e lesioni

stato d’ebbrezza il 10 maggio 2003.
Con la medesima pronuncia, la Corte d’appello ha applicato all’estradando la misura
cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 704, comma 3, c.p.p., subordinando
l’estradizione alla condizione del rispetto del principio di specialità ex art. 699 c.p.p. .

2. Avverso la predetta sentenza della Corte d’appello di Napoli ha personalmente proposto
ricorso per cassazione il Cobelean, deducendo sei motivi di doglianza il cui contenuto viene qui
di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 704 c.p.p., non essendo stato mai
notificato alcun avviso per l’udienza del 6 giugno 2013.

2.2. Difetto della condizione prevista dall’art. 705, comma 1, c.p.p., in quanto la sentenza
emessa dalla Corte distrettuale di Buiucani il 3 giugno 2005 non è ancora divenuta definitiva e
non è, dunque, irrevocabile.

2.3. Erronea applicazione degli artt. 698, comma 1 e 705, comma 2, c.p.p., nonostante
fosse stata allegata dalla difesa la documentazione costituita dai rapporti annuali di Amnesty
International, dai quali si evincono maltrattamenti e torture ad opera degli agenti di Polizia in
danno dei detenuti, nonché il radicamento di una vera e propria cultura dell’impunità e la
mancata effettuazione di indagini rapide ed approfondite, con l’assenza di pene adeguate per le
violazioni.

2.4. Omessa valutazione della richiesta di protezione internazionale depositata in data 4
giugno 2013 presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Caserta, e supportata da una memoria in cui si fa riferimento al timore di
essere ucciso in caso di ritorno in Moldavia.

2.5. Omessa richiesta di applicazione della custodia in carcere ex art. 704, comma 3,
c.p.p., da parte del Ministro della Giustizia, avendo la Corte territoriale ritenuto legittima una
richiesta sottoscritta dal Direttore generale di quel Ministero in data 30 agosto 2012, che si è
1

colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché commessi in

firmato per delega del Ministro, senza verificare se la delega conferita era valida ed integrante i
relativi poteri.

2.6. Omessa valutazione dei presupposti per l’adozione della misura cautelare sotto il
profilo dell’assenza del pericolo di fuga, non avendo la Corte distrettuale considerato la
circostanza del suo stabile radicamento sociale, lavorativo e familiare nel territorio italiano,

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.

4. Inammissibile deve ritenersi il primo motivo di doglianza, trattandosi di una questione
di rito non dedotta dinanzi alla Corte d’appello, ma sollevata per la prima volta in questa Sede,
e come tale improponibile.

5. Il secondo motivo è infondato, poichè la Corte d’appello ha già adeguatamente risposto
sul punto, rilevando, sulla base della documentazione inviata dallo Stato richiedente, la
presenza del presupposto previsto dall’art. 705, comma 1, c.p.p., in considerazione del fatto
che il Tribunale di Buiucani, Municipio di Chisinau, ha pronunciato la sentenza di condanna in
data 3 giugno 2005 e che la stessa, impugnabile entro il termine di quindici giorni, è divenuta
irrevocabile dal 18 giugno 2005.
Peraltro, nella stessa richiesta di estradizione avanzata dal Ministero della giustizia della
Repubblica di Moldavia si fa riferimento al fatto che l’ordinamento dello Stato richiedente
garantisce il diritto all’appello a norma del pertinente Protocollo addizionale alla Convenzione
europea di estradizione, in tal modo consentendo al condannato “in absentia” di richiedere un
nuovo giudizio, qualora egli non abbia avuto conoscenza del procedimento (sul tema, da
ultimo, v. Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, dep. 09/11/2012, Rv. 253821).

6. Parimenti infondate, inoltre, devono ritenersi la terza e la quarta censura, avendo la
Corte d’appello correttamente applicato il principio, più volte affermato da questa Suprema
Corte anche con specifico riferimento a richieste di estradizione provenienti dalla Moldavia, che
la pronuncia ostativa all’estradizione, di cui all’art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc.
pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di

Amnesty

International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione
denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema (Sez. 6, n. 15626
del 05/02/2008, dep. 15/04/2008, Rv. 239672).
In tema di estradizione per l’estero, invero, il divieto di pronuncia favorevole contemplato
dall’art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., opera esclusivamente nelle evenienze 2

dove ormai vive e lavora da oltre due anni.

nel caso di specie neanche dedotte, né altrimenti ravvisabili – in cui sia riscontrabile una
situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a
prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia
comunque possibile attivare una tutela legale (Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013, dep.
07/03/2013, Rv. 254768).
A tale riguardo, infatti, la Corte distrettuale ha congruamente posto in rilievo la mancata
allegazione di elementi, dotati di specificità e concretezza, idonei a ritenere che la persona

rispetto dei diritti fondamentali. Ed anzi, l’adesione della Moldavia, sin dal 31/12/1997, alla
Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957 costituisce indice univoco
dell’adeguamento dell’ordinamento processuale di quello Stato al quadro di principii che
informano gli ordinamenti democratici delle altre Parti aderenti al Consiglio d’Europa.
Rispetto al quadro fattuale già valutato dalla Corte di merito, d’altra parte, lo stesso
ricorrente non ha aggiunto elementi nuovi, né ha fatto riferimento ad alcuna previsione della
normativa processuale moldava che si ponga in contrasto con i diritti fondamentali della
persona.

7. Non meritevole di accoglimento, poi, deve ritenersi il quinto motivo di ricorso, dovendo
escludersi che il Ministro della giustizia non possa delegare questo tipo di atto ai dirigenti (capo
dipartimento o direttore generale) specificamente preposti all’articolazione ministeriale
competente ad occuparsi della materia estradizionale (arg.

ex Sez. 6, n. 45988 del

26/10/2011, dep. 12/12/2011, Rv. 251186).
Invero, le richieste formulate in materia cautelare dal Ministro della giustizia (ex artt. 704,
comma 3, 714, comma 1, 715, comma 1, 716, comma 4 e 718, comma 2, c.p.p.) dispiegano i
loro effetti tipici all’interno della fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, ma non
costituiscono atti riservati alla sua esclusiva competenza personale, né di certo possono essere
definiti come atti politici, in quanto non ineriscono all’esercizio della direzione suprema degli
affari dello Stato, ne’ riguardano la formulazione in via generale e al massimo livello
dell’indirizzo politico e programmatico del Governo (arg. ex Sez. 1, n. 19678 del 03/03/2003,
dep. 28/04/2003, Rv. 225745), con la conseguenza che deve ritenersi legittima ed efficace una
richiesta sottoscritta dal direttore generale del Ministero della giustizia in virtù di una delega
amministrativa, anche di carattere generale, conferitagli dallo stesso Ministro.

8. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi l’ultimo motivo di doglianza, che non
tiene conto del pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 6, n. 47527 del
13/11/2007, dep. 21/12/2007, Rv. 238128), secondo cui, qualora la corte di appello pervenga
ad una decisione favorevole all’accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia
in carcere dell’estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal
Ministro della giustizia, non assumendo più alcun rilievo le esigenze cautelari cui la misura è
3

richiesta possa essere sottoposta, nel suo Paese, ad un procedimento che non assicuri il

subordinata, a norma dell’art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando la richiesta è
valutata prima della sentenza favorevole all’estradizione.

9. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere
rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

ex art. 616

c.p.p. . La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 203 disp. att., c.p.p..

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203, disp. att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 20 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

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