Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26569 del 28/05/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26569 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTONUCCI GIANLUCA N. IL 12/11/1989
avverso la sentenza n. 8066/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
03/12/2014
sentita la re zione fatta dal Consigliere Dott. PATI3g PICCI LLI;
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lette/se e le conclusioni del PG Dott. ttenA.A
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Data Udienza: 28/05/2015
Fatto e diritto
ANTONUCCI Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata con la quale è stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p, per i reati di cui agli
articoli 110 c.p. e 73 d.P.r. 309/90, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla
confisca del denaro ritenuto provento del reato.
Successivamente è pervenuta rituale rinuncia al ricorso con conseguente declaratoria di
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 28 maggio 2015
Il Presidente
inammissibilità dello stesso ex articolo 591, comma 1, lettera d), c.p.p.