Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26565 del 17/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26565 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

Data Udienza: 17/03/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ACCARINO GIANCARLO N. IL 14/07/1952
DESSÌ MARIA CELESTE
MAZZEI ANNAPIA
avverso la sentenza n. 2476/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 30/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
ltre/sentite le conclusioni del PG Dott. A. £p ,. e-e-e
12> (24 ti

(9…2) couctx.A.3 j2.
c-r.4,g_

te

4.02 ivi

4,te, fra
Pi&i uv$b

ve..~1.,

pr■A

tei

‘Selie_

CIA-Olre

t.Lee geeLf4

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 30 giugno 2014 il Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
di Accarino Giancarlo in relazione al reato di cui agli articoli 40 cpv. e 589 cod.
pen. perché il fatto non costituisce reato.
Era stato richiesto il rinvio a giudizio dell’Accarino perché ritenuto
responsabile della morte di Piero Sebastiano Dessì, il quale era stato ricoverato il
21 aprile 2012 presso l’ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggero d’Aragona di

trattato con stent endovascolare”. Egli, per l’accusa, quale medico primario del
reparto di chirurgia vascolare, aveva omesso di eseguire con tempestività un
nuovo intervento chirurgico riparatore della recidiva lesione evidenziata dagli
esami sin dalla data del ricovero, così determinando un aggravamento delle
condizioni del degente, che subiva la rottura con fistolizzazione in esofago della
parete del tratto distale dell’aorta toracica protesizzata (FAE), con l’insorgenza di
shock ipovolemico e con conseguente decesso avvenuto il 21 maggio 2012.
Il giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto, facendo riferimento al quadro
delineato dai periti nominati dall’ufficio, che non vi fosse stata violazione di
alcuna regola cautelare da parte dell’imputato, essendo stato il paziente
sottoposto a trattamenti sanitari considerati necessari dalla letteratura scientifica
nazionale e internazionale e che la fistallizzazione, causa esclusiva del decesso
scoperta solo in sede di autopsia, non aveva dato segni di esistenza negli esami
clinici e strumentali, sicché essa non era stata in alcun modo diagnosticabile, a
meno di non anticipare l’intervento nella sede dell’endoleak e di effettuarlo a
cielo aperto, condotta tuttavia non esigibile da parte dei curanti. Su tale
premessa il giudice ha concluso che seppure colpa vi fu, essa deve essere
valutata lieve concludendo per la formula di proscioglimento del “fatto non
costituisce reato”.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Vittorio Del Vecchio, lamentando la contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata la quale da un verso afferma il pieno
rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica e l’adeguatezza del comportamento del medico alle peculiarità della
quadro clinico del paziente sottoposto al suo esame e dall’altro ritiene
sussistente una colpa lieve senza individuare alcun particolare comportamento
del medico qualificabile in tali termini.

2

Salerno con diagnosi di “endoleak e nuovo flusso aneurismatico in soggetto già

3.

L’Accarino ha depositato il 10.2.2015 ‘memoria ex art. 127 – 2° co.

c.p.p.” con la quale ribadisce i contenuti del proposto ricorso e contrasta
l’impugnazione presentata dalle parti civili, evidenziando la compiutezza e la non
manifesta illogicità della sentenza impugnata sul piano dell’affermazione di
assenza di nesso causale tra la condotta dell’Accarino e l’evento in danno del
Dessì.

4.

Propongono altresì ricorso per cassazione le costituite parti civili

Garg ione.
Con un primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli articoli
589, 40 cod. pen. e 3 I. n. 189/2012 nonché vizio motivazionale. Rammenta
l’esponente che al giudice dell’udienza preliminare é inibito il proscioglimento in
tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o
comunque ad essere diversamente rivalutate e che, in particolare in tema di
colpa medica, ad avviso della giurisprudenza di legittimità in sede di udienza
preliminare la valutazione in ordine al giudizio controfattuale non può condurre
ad una sentenza di non doversi procedere quando esiti in un dubbio ragionevole
circa la responsabilità dell’indagato (si cita, al riguardo, Cass. n. 17797/2012).
Orbene, nel caso che occupa, continua l’esponente, il confronto tra la
consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, quella della parte civile e
quella della difesa dall’altra evidenziano che è tutt’altro che univoca
l’interpretazione delle linee guida da osservare rispetto alla specificità del quadro
clinico del Dessì. Inoltre i periti nominati dal giudice non hanno risposto
interamente ai quesiti posti poiché non hanno preso in considerazione tutti i
profili di colpa che erano stati individuati dai consulenti del pubblico ministero, i
quali segnalavano tanto un errore terapeutico configurante imperizia,
consistente nel non aver ponderato i rischi di un endoleak trascurato, che un
comportamento imprudente, integrato dall’aver continuato ad assistere lungo un
intero mese un soggetto con persistente dolore toracico e diagnosi di endoleak
soltanto con terapia medica. Ad avviso dell’esponente il quadro clinico presentato
dal Dessì era tale da imporre al sanitario di non attenersi tout court alle linee
guida e di “intervenire fattivamente per scongiurare la morte del degente”;
anche in considerazione del referto EGS dal quale si riscontrava una piccola
erosione dell’esofago, che avrebbe dovuto far supporre una lesione preulcerativa aorto esofagea. Il ricorrente ravvisa un salto logico nella motivazione,
laddove il giudice afferma che la FAE era stata provocata dallo stato di decubito
del paziente e poi non considera che questo fu dovuto all’attendismo dei sanitari;
rammenta che il rinvio di un intervento urgente non può mai essere considerato

3

Mariaceleste Dessì e Annapia Mazzei, a mezzo del difensore avvocato Giancarlo

conforme a buone pratiche mediche e che la limitazione della responsabilità in
caso di colpa lieve opera solo per comportamenti imperiti ma non si estende ad
errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, come nel caso
dell’Accarino, in cui il paziente mostrava sintomi indicativi di una degenerazione
preoccupante della patologia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Ragioni di economia motivazionale impongono di prendere le mosse dal
ricorso proposto dalle parti civili, che risulta fondato nel rilievo che investe la

6. Giova rammentare che la giurisprudenza di questa Corte é assolutamente
salda nell’affermare che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è
l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di
elementi probatori contraddittori od insufficienti. L’esistenza di un quadro
probatorio non univoco, per la contraddittorietà degli elementi che vanno a
comporlo o per la loro incompiutezza non può giustificare la sentenza di non
luogo a procedere se non quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi
siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio (in tal senso, ex multis, Sez.
4, n. 47169 del 08/11/2007 – dep. 20/12/2007, P.C. in proc. Castellano e altro,
Rv. 238251; Sez. 2, n. 35178 del 03/07/2008 – dep. 11/09/2008, P.M. in proc.
Trunetti, Rv. 242092; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012 – dep. 06/09/2012, P.C.
in proc. Rolla, Rv. 253127).
In definitiva, é esattamente questo il canone sul quale la giurisprudenza
richiama l’attenzione: valutare se la presenza di fonti di prova che si prestano ad
una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative possa essere superata
attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento,
senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al
giudice naturale (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014 – dep. 12/02/2014, Pmt in
proc. Luchi e altri, Rv. 258806).
Informata a tale criterio di giudizio, la motivazione della sentenza di non
luogo a procedere evidenzia le ragioni per le quali il materiale probatorio non sia
ulteriormente accrescibile o perché non siano risolvibili attraverso il percorso
dibattimentale, caratterizzato dalla formazione della prova in contraddittorio, le
eventuali aporie o contraddizioni; e non contempla l’esposizione delle ragioni
per le quali il Giudice dell’udienza preliminare abbia ritenuto maggiormente
attendibile l’una o l’altra prova, essendo tale giudizio riservato al giudice del
dibattimento.

K

4

regola di giudizio utilizzata dal decidente.

7. Nel caso di specie il Giudice dell’udienza preliminare non ha osservato
simili prescrizioni. Sin dall’incipit – “assorbente rilievo deve attribuirsi all’esito
della perizia espletata d’ufficio, la quale si lascia apprezzare

ogni critica

all’elaborato va dunque decisamente disattesa, traducendosi le doglianze in un
tentativo di sostituire alla valutazione oggettiva del perito quella soggettiva della
parte” – egli ha reso esplicito l’opzione a favore della perizia disposta nel corso
dell’udienza preliminare. Laddove, a fronte delle diverse valutazioni dei numerosi
esperti che hanno recato un contributo informativo, il compito del giudice non

valutare se gli elementi a sostegno dell’accusa fossero del tutto inidonei a
sostenere l’accusa in giudizio. Ciò si traduceva nella verifica della ricorrenza di
eventuali manifeste incongruenze del contributo dell’esperto posto a sostegno
dell’accusa, per l’errata piattaforma fattuale assunta, per la palese insipienza
tecnica del metodo o dell’elaborazione, e così esemplificando, tanto da lasciar
‘sopravvivere’ solo gli elementi di segno avverso. Ma fuori da tale, invero
statisticamente eccezionale, ipotesi, il giudice dell’udienza preliminare non può
operare una scelta di campo sottraendo la verifica della tenuta delle diverse
prove alla contesa dibattimentale.

8. Né va taciuto che nel caso di specie si rinviene un ulteriore ragione di
annullamento della sentenza impugnata, ed è rappresentata dalle affermazioni
contraddittorie formulate dal Giudice dell’udienza preliminare in ordine alla
insussistenza di una violazione cautelare nel mentre si aggiunge che non può
essere esclusa la sussistenza di una colpa lieve. In tal modo si recede dalla
evidenza che dovrebbe caratterizzare l’assenza di una violazione cautelare ed
inoltre si formula un giudizio su materia di estrema complessità, quale il grado
della colpa. Giudizio che per ciò solo – salvo il caso di assoluta evidenza – non
può che essere demandato al giudice del dibattimento.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio e gli atti
vanno trasmessi al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.

9. Il ricorso dell’imputato resta assorbito dalla precedente statuizione.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per l’ulteriore
corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/3/2015.

era quello dì decidere chi fosse maggiormente attendibile ma solo quello di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA