Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26562 del 26/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26562 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLDO ANTONINO N. IL 29/08/1983
avverso la sentenza n. 5151/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dot
che ha concluso per

Uditi difcor Avv.

Data Udienza: 26/05/2015

3279/2015
RITENUTO IN FATTO

2. L’interessato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, ex art. 606
c.p.p., lett. c) ed e); con un primo motivo sostiene che la sentenza è erronea
laddove ha ritenuto la tardività dell’eccezione di nullità per mancato avviso
della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione all’effettuazione del
prelievo ematico eseguito nei suoi confronti all’ospedale di Partinico;
l’eccezione, proposta all’udienza del 21.3.2013, dopo che alla precedente
udienza del 5.12.2012 era stato acquisito al dibattimento il documento
contenente i risultati del predetto prelievo, era tempestiva anche in relazione ai
principi di economia che regolano i tempi del processo; con un secondo motivo
rileva che il prelievo ematico era avvenuto al di fuori di un protocollo medico di
pronto soccorso, atteso che il Bertoldo era stato accompagnato all’ospedale
dopo essere stato fermato dai Carabinieri per un normale controllo, senza che
si fosse verificato alcun incidente, e che lo stesso è illegittimo e inutilizzabile in
quanto preordinato ai fini di prova penale ed effettuato in difetto di consenso,
non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso necessitato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La questione dei termini entro cui deve
essere dedotta la nullità derivante dal mancato avvertimento al conducente di
un veicolo
da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod.
proc. pen., è di recente stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte nel
senso che tale nullità, a regime intermedio, può essere tempestivamente
dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma
secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione
della sentenza di primo grado (Sez. U. 9/01/2015 n.5396 Rv. 263023).
La sentenza impugnata ha invece – erroneamente – ritenuto tardiva la
deduzione in questione effettuata nel corso del dibattimento di primo grado e
di conseguenza non la ha presa in esame. Deve pertanto sul punto essere
annullata
9„entsenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di i~err.- che affronterà la specifica questione alla luce delle risultanze
processuali e comunque, ove l’avviso in questione dovesse
ritenersi
effettivamente mancante, valuterà il tema della responsabilità del Bertoldo
tenendo presente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo
sez. IV 29.1.2014 n.22239 Rv. 259214), poiché l’esame strumentale non
costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può

1.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il
25.9.2014,confermava quella di primo grado con cui Bertoldo Antonino era
stato ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2
sexies, e 116 codice della strada,
sostituendo unicamente il luogo di
esecuzione del voro sostitutivo.

2. E’ invece infondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che la
sentenza della corte di appello ha correttamente ricondotto l’accertamento
effettuato all’atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ex art. 354 co. 2 e
3 cod.proc.pen. ; ha ritenuto provato, sulla base della testimonianza del dott.
Vitale, con apprezzamento del tutto congruo e dunque incensurabile, che il
Bertoldo avesse espresso consenso informato all’effettuazione del prelievo; e
ha comunque richiamato la giurisprudenza di questa Corte (sez. IV 6.11.2012
n.38077 Guardabascio) secondo cui ciò che rileva al fine di escludere la
utilizzabilità dell’atto è l’eventuale dissenso espresso dell’interessato, nella
specie non sussistente non essendosi il Bertoldo opposto al prelievo.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di Palermo.
Così deciso il 26.5.2015.

avvenire in base ad elementi sintomatici, sempre che, evidentemente,
debitamente provati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA