Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2656 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2656 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CESARINI BRUNO N. IL 29/01/1968
avverso la sentenza n. 849/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tokie~‘-e.11-43
che ha concluso per J’ A l a todt t,uuí >1,-; ìgn’t

Udito, per la pyte civile, l’Avv
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Data Udienza: 16/01/2014

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CONSIDERATO IN FATTO
1. Tre sono i motivi enunciati, a mezzo del difensore, da Bruno Cesarini
avverso la sentenza con cui il 6.5.2013 la Corte d’appello di Roma ha confermato la
sua condanna per i reati di resistenza e lesioni aggravate, deliberata dal locale
Tribunale in data 23.10.2012, solo riducendo la pena base:
– violazione degli artt. 337 c.p. e 530 c.p.p. in punto ricostruzione del fatto;

all’individuazione del momento e del contesto in cui sarebbero state procurate le
lesioni ai due agenti di polizia e quindi alla connessione con il reato di resistenza;
– violazione di legge in ordine alla considerazione della recidiva quale ragione
ostativa all’accoglimento della richiesta di prevalenza delle riconosciute attenuanti
generiche, non risultando questa mai essere stata formalmente contestata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso va rigettato. Conseguente è la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Il primo motivo è generico, svolgendo censure assertive e indeterminate nel
loro contenuto, a fronte di una ricostruzione specifica in fatto operata dalla Corte
del merito (p. 1 e 2).
Il secondo motivo è generico e diverso da quelli consentiti: reitera (in termini
meno chiari per il vero e comunque assertivi) la doglianza d’appello secondo cui
non vi sarebbe stato alcun tentativo di investimento con conseguenti lesioni,
mentre la colluttazione precedente sarebbe stata riconducibile all’azione costrittiva
degli stessi agenti. Ma la Corte distrettuale ha ricostruito il fatto, indicando le fonti
probatorie del proprio convincimento, attribuendo all’imputato anche l’origine della
caduta a terra iniziale degli agenti, in esito all’azione aggressiva dell’imputato e
prima che questi risalisse in macchina dirigendosi verso di loro che tentavano di
impedirne l’allontanamento, sicché la concreta prospettazione del motivo si risolve
in mera sollecitazione a diversa valutazione del materiale probatorio (valutato nei
medesimi termini dai due giudici del merito) del tutto preclusa in sede di legittimità.
Il terzo motivo è infondato. E’ vero che la Corte d’appello nella sua
motivazione sul trattamento sanzionatorio ha fatto riferimento alla recidiva in questi
termini: “il Tribunale ha già concesso le attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva e alle aggravanti”, mentre la recidiva non risulta mai formalmente
contestata e il Tribunale ha invece argomentato l’equivalenza tra attenuanti
generiche ed aggravanti ex art. 576 n. 1 e 5 bis c.p.. Ma il riferimento alla recidiva

– violazione degli artt. 582, 585, 576.1 e .5 bis c.p., in relazione

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risulta, in concreto e con assoluta evidenza, errore materiale privo di alcuna
efficacia determinante per la decisione, in quanto immediatamente la Corte
prosegue argomentando espressamente il proprio specifico apprezzamento di
merito che “i numerosi precedenti penali e la negativa personalità che si evidenzia
nei fatti sotto giudizio certamente non giustificherebbero un giudizio di prevalenza”.
In altri termini, la deliberazione di consapevole conferma del giudizio di equivalenza
tra aggravanti e attenuanti non è stata in alcun modo influenzata da aspetti formali
o normativi connessi all’avvenuta (ed invece inesistente) contestazione della

sensi dell’art. 133 c.p., di ostatività dei precedenti penali sussistenti e della
personalità alla richiesta prevalenza.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 16.1.2014

recidiva, bensì da un apprezzamento di merito autonomo e specifico, effettuato ai

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