Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2656 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2656 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CIMMINO RAFFAELE N. IL 03/11/1980
avverso l’ordinanza n. 304/2012 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
27/04/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
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LOCATELLI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6Z-212-tx
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Udit i difensor Avv.;

1/4)-4, ,tax.

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 27.4.2012 il Tribunale del riesame di Salerno,
adito a norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare
della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di Cimmino Raffaele
indagato per i seguenti reati: 1) concorso con Esposito Guglielmo nella

Domenico, addetto al distributore di benzina di cui era titolare Spinelli
Felice, al quale sottraevano l’incasso pari ad euro 250 ; 2) concorso nel
tentato omicidio di Caiazzo Spinelli nei cui confronti esplodevano cinque
colpi di arma da fuoco mentre si davano alla fuga dopo la commissione
della rapina ; 3 ) detenzione e porto illegale di una pistola cal.9 utilizzata
per compiere i reati di cui ai capi precedenti. In Scafati in data 8.3.2012.
Il Tribunale riteneva irrilevante la mancata trasmissione del verbale
di interrogatorio reso dal coindagato Esposito Guglielmo poiché nella fase
cautelare erano legittimamente valutabili le spontanee dichiarazioni rese
dallo stesso ai sensi dell’art.350 comma 7 cod.proc.pen.; riteneva la
sussistenza di gravi indizi costituiti dalla chiamata in correità di Esposito
Guglielmo, presentatosi in ospedale per farsi medicare una ferita da arma
da fuoco a distanza di circa un ora dal fatto, il quale, dopo una iniziale
tergiversazione, ammetteva di essere rimasto ferito mentre, unitamente
a “Lello” Cimmino, compiva la rapina in danno del distributore di benzina;
il complice, seduto sul sedile posteriore della moto, aveva esploso i colpi
di arma da fuoco quando il titolare del distributore aveva sparato contro
di loro; gli elementi di riscontro alla chiamata in correità erano individuati
nei contatti telefonici avvenuti tra Cimmino ed Esposito in orario prossimo
alla rapina, nella descrizione delle fattezze fisiche del complice
corrispondenti alle caratteristiche somatiche di Cimmino, nella circostanza
che Cimmino si era reso irreperibile il giorno successivo alla rapina,
rendendo impossibile l’effettuazione dello prova tecnica in ordine alla
presenza di residui di polvere da sparo sulla sua persona o sugli
indumenti.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame Cimmino Raffaele
personalmente propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione

Rsb,

rapina aggravata dall’uso di una pistola nei confronti di Caiazzo

dell’art.309 comma 5 e 10 cod.proc.pen., con conseguente perdita di
efficacia della misura per omessa trasmissione al Tribunale del riesame
del verbale di interrogatorio di convalida reso dal chiamante in correità
Esposito Guglielmo al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Torre Annunziata; 2) manifesta illogicità della motivazione nella parte in
cui ha attribuito valenza di riscontro alla chiamata in correità al contatto
telefonico intervenuto con il ricorrente, mentre si è trattato di un

l’utente del servizio (Esposito Guglielmo) che il numero da lui
precedentemente chiamato (utenza Cimmino) si era reso libero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.L’inefficacia della misura cautelare coercitiva sancita dall’art.309
comma 10 cod.proc.pen. non si verifica per una qualsivoglia lacuna nella
trasmissione degli atti ai sensi dell’art.309 comma 5 cod.proc.pen. , ma
si verifica solo per la tardiva od omessa trasmissione al tribunale del
riesame di tutti gli atti presentati a norma dell’art.291 comma 1
cod.proc.pen., ovvero anche di un solo atto ma alla condizione che esso
sia stato ritenuto dal giudice effettivamente determinante ai fini
dell’applicazione della misura (Sez. 3, n. 37009 del 07/07/2011,
Andriola, Rv. 251392).
Nel caso in esame l’intero contenuto della chiamata in correità è stato
desunto dalle dettagliate dichiarazioni spontanee rese alla polizia
giudiziaria dal coindagato Esposito, con la conseguenza che la mancata
trasmissione del verbale di interrogatorio di convalida dell’arresto reso al
Giudice delle indagini preliminari, di contenuto confermativo delle
precedenti dichiarazioni, non ha valenza autonoma determinante.
2.Non sussiste il denunciato profilo di illogicità nella valutazione del
riscontro costituito dal contatto telefonico. Il messaggio del gestore di
telefonia con il quale viene dato avviso all’utente ( Esposito Guglielmo)
che il numero da lui chiamato ( corrispondente all’utenza di Cimmino
Raffaele) era divenuto disponibile, costituisce dato tecnico logicamente
confermativo della circostanza, apprezzata dal Tribunale del riesame
quale elemento di riscontro, circa l’esistenza di un tentativo di contatto

2

semplice messaggio inviato dal gestore Vodafone con il quale si avvisava

telefonico intervenuto la sera stessa della rapina tra il chiamante in
correità e Cimmino.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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Rigetta il ricorso e condanna Cimmino Raffaele al pagamento delle
spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia
del provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi
dell’art.94 comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 11.12.2012.

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