Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2655 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2655 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOLLI FIORENZO N. IL 02/01/1961
avverso la sentenza n. 10073/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
d.
che ha concluso per
i
..

Udito, per

parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/01/2014

30923/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Fiorenzo Folli era imputato dei reati di aver illecitamente coltivato nell’orto
di casa un numero imprecisato di piante di canapa indiana che, sradicate, erano
quantificate in 27,7 chilogrammi e altre 27 piante in vasi (capo A), nonché di
detenzione illecita di gr. 1250 di marijuana in barattoli e di una bustina in

alla pena di giustizia, riconosciuta l’attenuante del quinto comma dell’art. 73 dPR
309/90 (“in considerazione delle caratteristiche della coltivazione, di tipo domestico
e rudimentale, con modesto quantitativo di foglie essiccate, e della carenza di prova
circa le concrete finalità di spaccio”) equivalente alla recidiva specifica reiterata
infraquinquennale, dal Tribunale di Ravenna, con deliberazione confermata dalla
Corte d’appello di Bologna del 21.2-20.4.2013.

2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, enunciando cinque motivi di
violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in ordine:
– alla ritenuta illiceità della coltivazione, che non sussisterebbe per l’inidoneità
del mero narcotest ad attestarne la natura e qualità stupefacente con rilevanza
tabellare;
– all’irrilevanza penale del fatto atteso che la coltivazione non destinata allo
spaccio dovrebbe essere parificata alla mera detenzione per uso personale;
– al diniego dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p., perché sarebbe stato
contraddittorio negarla dopo aver qualificato la vicenda in termini di ipotesi lieve,
coltivazione domestica e rudimentale, assenza di destinazione allo spaccio;
– alla mancata prevalenza dell’attenuante del quinto comma dell’art. 73 dPR
309/90, rigettata con motivazione di stile;
– al diniego delle attenuanti generiche (che non avrebbe tenuto conto degli
elementi di fatto evidenziati nell’atto d’appello sulle peculiarità della vicenda e la
positiva condotta dell’imputato).

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei termini
che seguono.
Il primo motivo è inammissibile, perché al tempo stesso manifestamente
infondato e diverso da quelli consentiti. La Corte di appello ha tratto la conclusione

cellophane con quantità indeterminata di funghi allucinogeni. E’ stato condannato

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2

della efficace qualità stupefacente della sostanza da più elementi: l’esito del
narcotest; le modalità stesse della coltivazione (con inflorescenze, estirpate man
mano e sottoposte a processi di lavorazione ). Ha poi motivato specificamente sul
perché nella specie dovesse configurarsi una ipotesi lieve ma non tenue (p. 9 primo
capoverso) [Sez.6, sent. 20937/2011] . Si tratta di un apprezzamento articolato e
immune dai vizi soli rilevanti ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p., rispetto al quale
le censure del motivo si risolvono in sollecitazione a precluso diverso

Il secondo motivo è manifestamente infondato: in definitiva il ricorrente critica
argomentazioni e conclusioni della giurisprudenza delle Sezioni unite di questa
Corte sul punto (SU sent. 28605/2008; Sez.6, sent. 49528/2009, Sez.6, sent.
22110/2013), con deduzioni già apprezzate e disattese.
Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. A fronte di
motivazione articolata e specifica della Corte d’appello sul punto (p. 8 e 9), la
deduzione di ricorso è paradossale, negando lo spaccio risulta già astrattamente
inconfigurabile la richiesta di applicazione di un motivo che presuppone l’intento di
lucro (di fatto espressamente negato).
Il quinto motivo è diverso da quelli consentiti. Sul punto vi è nella sentenza
impugnata motivazione specifica (p. 7 penultimo paragrafo argomenta di
assorbente valenza negativa, attività illecita non occasionale e frutto di spiccata
determinazione criminale, dei “ben tre precedenti specifici per il reato di
coltivazione di sostanze stupefacenti”), sicché la censura si risolve in preclusa
contestazione dell’apprezzamento di merito.

3.1 II quarto motivo è fondato nei termini che seguono. Il ricorrente ha
‘attaccato’ il punto della decisione afferente la negata prevalenza della riconosciuta
attenuante del quinto comma dell’art. 73 dPR 309/1990.
La Corte distrettuale aveva argomentato specificamente anche tale aspetto.
E’ tuttavia intervenuta nuova disciplina (decreto legge 146/2013), con la
previsione dell’autonomia della fattispecie di cui all’art. 73.5 dPR 309/1990 e la
rivisitazione delle pene pertinenti, nel senso sostanzialmente invocato dal ricorso.
Sul punto è pertanto necessario un nuovo apprezzamento della pena adeguata al
caso, cui questa Corte di legittimità non può provvedere direttamente.
Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice del
merito perché, fermi i punti dell’affermazione di responsabilità, del diniego delle
attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 c.p., dell’applicazione della recidiva
(atteso che la sua formale applicazione non è stata oggetto di autonoma

apprezzamento del materiale probatorio.

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impugnazione – essendo stata chiesta solo la prevalenza dell’attenuante e non
anche l’esclusione formale della recidiva – risultando pertanto la decisione di
applicarla punto della decisione anch’esso definitivo) ridetermini la pena tenuto
conto dei nuovi limiti edittali.

P.Q.M.

nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16.1.2014

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
44.1
rinvia per nuovo giudiziorad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. Rigetta

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