Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2655 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2655 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE LECCE – CONFLITTO N. IL
1) TRIBUNALE TRANI N. IL
avverso l’ordinanza n. 643/2012 TRIBUNALE di LECCE, del
22/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

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44We/sentite le conclusioni del PG Dott.
OU CL 0.A.P.A.),

Udit i difensor Avv.; —-

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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 4.10.2010 il Tribunale di di Trani dichiarava la
propria incompetenza per materia nel processo a carico di Palmieri Luigi
imputato: a) reato di calunnia perché con denuncia presentata il 5.9.2006
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani accusava
falsamente gli avvocati dello studio associato Dell’Aere di avere

favoreggiamento ed associazione a delinquere; c) del reato di tentata
violenza privata ai danni dei medesimi avvocati commessa mediante le
frasi minatorie contenute nella denuncia del 5.9.2006. In Canosa di
Puglia il 1.12.2006. Il Tribunale di Trarli accoglieva l’eccezione di
incompetenza per materia formulata dal difensore dell’imputato sul rilievo
che presso il Tribunale di Lecce pendeva altro procedimento penale per il
reato di calunnia commesso dallo stesso imputato ai danni di magistrati
con la medesima denuncia presentata il 5.9.2006, che i reati commessi in
danno di magistrati ed avvocati erano uniti dal vincolo della
continuazione e che ai sensi dell’art.11 comma 3 cod.proc.pen. doveva
essere ritenuta la competenza per materia del Tribunale di Lecce.
Il Tribunale di Lecce con ordinanza del 22.5.2012 ha proposto
conflitto negativo di competenza a norma dell’art.28 cod.proc.pen.
eccependo che non sussiste connessione tra il presente processo ed il
processo a carico del medesimo imputato per il delitto di calunnia in
danno di magistrati di Trani, e che in ogni caso è impossibile la riunione
in quanto il processo in cui sono persone offese i magistrati si trova in
fase completamente diversa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza
del Tribunale di Lecce.
L’art.11 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce espressamente che i
procedimenti connessi a quelli riguardanti un magistrato ( sia in veste di
imputato sia in veste di persona offesa) seguono la regola speciale di
determinazione della competenza prevista dal medesimo art.11 comma
1. Cod.proc.pen. Tra i procedimenti in esame sussiste la connessione
prevista dall’art.12 lett.b) cod.proc.pen. in quanto Palmieri Luigi è

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commesso i delitti di omissione di atti di ufficio, truffa, calunnia,

imputato di più reati di calunnia in danno di magistrati e di calunnia ed
altro in danno di avvocati commessi con la medesima condotta di
presentazione della denuncia del 5.9.2006 diretta al ts Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani.e. def-urattakit 4, 1 ote„.
‘Fermo restando il principio che la connessione tra procedimenti
determina lo spostamento della competenza per territorio solo se i
procedimenti stessi si trovano nella medesima fase processuale. (Sez. 1,

si rileva che il Giudice del Tribunale di Lecce che ha sollevato il conflitto
non ha indicato in base a quali risultanze processuali ritiene che i
procedimenti connessi si trovino in “fasi completamente diverse”, mentre
dal verbale di udienza del 22.5.2012 risulta che il procedimento a carico
di Palmieri Luigi per il reato di calunnia in danno di magistrati si trovava,
a quella data, nel medesimo grado e nella medesima fase processuale
essendo in corso il dibattimento con udienza fissata al 31.5.2012.

P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di
trasmettersi gli atti .
Così deciso in Roma il 11.12.2012.

Lecce cui dispone

n. 26857 del 10/06/2010 Confl. comp. in proc. Piras e altro, Rv. 247728),

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