Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26548 del 19/03/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26548 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 1189/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Udito, per la p e civile, l’Avv

Data Udienza: 19/03/2014

I

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Izzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
Udito altresì per il ricorrente l’avv. L. Garatti, che si è riportato ai motivi di
ricorso.

RITENUTO IN FATI-0

parziale riforma della sentenza del 05/07/2011 con la quale il Tribunale di
Genova dichiarava A.A. colpevole del reato di bancarotta fraudolenta
aggravata – commesso nella qualità di liquidatore della B.B.
s.p.a., dichiarata fallita il 26/10/2006 – e lo condannava alla pena di giustizia e al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, ha qualificato il fatto ascritto
come bancarotta preferenziale, escludendo la contestata circostanza aggravante
e rideterminando il trattamento sanzionatorio. La Corte di merito rileva come
dalla perizia svolta nel giudizio di appello sia emerso che nel periodo in cui è
stato liquidatore l’imputato ha emesso fatture alla società poi fallita
regolarmente contabilizzate alla voce “consulenze professionali”; la causale
indicata in tutte le fatture emesse dall’imputato è stata “acconto su prestazioni
inerenti la liquidazione”, dicitura che comprendeva indistintamente somme
riferibili sia all’attività riconducibile strictu sensu alla liquidazione, sia all’attività
di commercialista, con preponderanza della seconda sulla prima; le somme
complessivamente fatturate non superano le tariffe professionali e sono risultate
congrue in relazione all’utilità conseguite dalla società. Rileva quindi la Corte di
merito che l’imputato era legittimo creditore delle somme complessivamente
fatturate alla società, ma non vi è stata da parte dell’assemblea dei soci
determinazione espressa o implicita del compenso quale liquidatore. Il fatto
contestato pertanto deve essere riqualificato come bancarotta preferenziale,
dovendosi altresì escludere la circostanza aggravante di cui all’art. 219 I. fall.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Genova, ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di A.A., il difensore avv. XX, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Omessa declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato. La
giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 37428 del 2009) ha affermato che il
reato di bancarotta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti,
essendo irrilevante la data della sentenza dichiarativa di fallimento. E’ quindi

1. Con sentenza deliberata il 03/03/2013, la Corte di appello di Genova, in

I

necessario valutare il momento di pagamento delle varie fatture e, al riguardo, la
perizia ha distinto in tre periodi le somme corrisposte dalla società fallita
all’imputato: 01/04/2002 – 31/03/2005; 01/04/2005 – 31/03/2006; 01/04/2006
– 26/10/2006. Solo per l’ultimo periodo non risulterebbe ancora maturato il
termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, ma considerata l’attività svolta,
come risultante dalla perizia (predisposizione delle dichiarazioni fiscali, del
bilancio, consulenza fiscale e tributaria), il termine di prescrizione del reato non
dovrebbe estendersi fino all’ottobre del 2006.

pen. e vizio di motivazione. Per l’integrazione del delitto di bancarotta
preferenziale è necessaria la lesione della par condicio creditorum, ma

le

dichiarazioni rese dal perito dinanzi alla Corte di appello hanno escluso che nel
periodo della liquidazione gli interessi dei creditori siano stati lesi; il dato non è
stato considerato dalla Corte di appello, che pure ha ricordato come l’attività
dell’imputato abbia portato beneficio alla società fallita, rilevando altresì che egli
era legittimo creditore delle somme complessivamente fatturate alla società, ma
era mancata la determinazione del compenso quale liquidatore da parte della
assemblea dei soci. La Corte di appello, inoltre, incorre in un travisamento della
prova laddove afferma che il perito aveva ritenuto impossibile distinguere i
compensi liquidati come commercialista e come liquidatore, laddove il perito ha
ritenuto distinguibile l’attività di liquidatore da quella di commercialista e
preponderante la prima; a ciò si aggiunga il giudizio di congruità del compenso
liquidato a titolo di commercialista ad opera del competente Consiglio dell’Ordine
e confermato dallo stesso perito. La sentenza impugnata presenta salti logici e
travisamento dei risultati peritali ed è carente in ordine alla disamina del dolo
generico richiesto dalla fattispecie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il primo motivo non è fondato.
La doglianza fa leva sull’indirizzo espresso da una pronuncia di questa Corte,
secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consuma nel
momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa
di fallimento (Sez. 5, n. 37428 del 19/05/2009 – dep. 24/09/2009, Gambino e
altri, Rv. 244617).
Tale indirizzo, tuttavia, non può essere seguito. Punto di riferimento della
giurisprudenza di legittimità sulla natura della sentenza dichiarativa di fallimento

2.2. Violazione degli artt. 216, terzo comma, I. fall., 129 e 530 cod. proc.

è l’affermazione secondo cui «la dichiarazione di fallimento, pur costituendo un
elemento imprescindibile per la punibilità dei reati di bancarotta, si differenzia
concettualmente dalle condizioni obiettive di punibilità vere e proprie perché,
mentre queste presuppongono un reato già strutturalmente perfetto, sotto
l’aspetto oggettivo e soggettivo essa, invece, costituisce, addirittura, una
condizione di esistenza del reato o, per meglio dire, un elemento al cui concorso
è collegata l’esistenza del reato, relativamente a quei fatti commissivi od
omissivi anteriori alla sua pronunzia, e ciò in quanto attiene così strettamente

quali, fuori del fallimento, sarebbero, come fatti di bancarotta, penalmente
irrilevanti» (Sez. U, n. 2 dep. 25/01/1958, Mezzo, Rv. 98004). L’orientamento ha
trovato conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte e, più di
recente, ha ricevuto un ulteriore, autorevole, avallo dalle Sezioni unite di questa
Corte: «La giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte è schierata nel
senso che il decreto di ammissione all’amministrazione controllata ripete,
nell’ambito della corrispondente fattispecie di bancarotta, la stessa natura e gli
stessi effetti della sentenza dichiarativa di fallimento ed integra, pertanto, un
elemento costitutivo del reato e non già una mera condizione obiettiva di
punibilità, presupponendo questa un reato già strutturalmente perfetto, sia sotto
il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo» (Sez. U, n. 24468 del
26/02/2009 – dep. 12/06/2009, Rizzoli, Rv. 243585).
Il ruolo rivestito dalla sentenza dichiarativa di fallimento nelle fattispecie di
bancarotta prefallimentare – compresa la bancarotta preferenziale – si riflette
sull’individuazione del relativo tempus commissi delícti: si è così precisato che la
data di commissione del reato di bancarotta fraudolenta coincide normalmente,
tranne che per le ipotesi di bancarotta postfallimentare, con quella di
dichiarazione del fallimento, che è un elemento costitutivo del reato e non una
condizione oggettiva di punibilità, sicchè «tale reato si concretizza in tutti i suoi
elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto che abbia commesso anche in
precedenza attività di sottrazione dei beni, sia dichiarato fallito» (Sez. 1, n. 1825
del 06/11/2006 – dep. 22/01/2007, Iacobucci, Rv. 235793; conf.: Sez. 5, n. 306
del 17/11/1989 – dep. 15/01/1990, Sargenti, Rv. 183026).
Il principio ha trovato puntuale conferma con riguardo al termine di efficacia
dei provvedimenti clemenziali (Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999 – dep.
16/06/1999, Di Maio ed altri, Rv. 213867), in tema di determinazione della
competenza per territorio (ex plurímis, Sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999 – dep.
21/02/2000, Auriemma, Rv. 216433) e in riferimento all’estinzione del reato per
prescrizione: infatti, dal principio di diritto in forza del quale la sentenza
dichiarativa di fallimento è un elemento costitutivo del reato di bancarotta

4

all’integrazione giuridica della fattispecie penale, da qualificare i fatti medesimi, i

fraudolenta, con la conseguenza che fatti altrimenti irrilevanti sul piano penale o,
comunque, integranti altri reati possono essere considerati lesivi degli interessi
dei creditori ed incidenti negativamente sul regolare svolgimento dell’attività
imprenditoriale, tanto da essere specificamente perseguiti penalmente, deriva
che la prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato e, quindi,
nella specie, dalla sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 46182 del
12/10/2004 – dep. 29/11/2004, Rossi ed altro, Rv. 231167; conf.: Sez. 5, n.
32164 del 15/05/2009 – dep. 06/08/2009, Querci, Rv. 244488, in tema di

E’ dunque in questo quadro che va collocata l’affermazione generale riferibile anche alla bancarotta preferenziale – delle Sezioni unite di questa Corte
secondo cui «la bancarotta pre-fallimentare si consuma nel momento e nel luogo
in cui interviene la sentenza di fallimento, mentre la consumazione di quella
post-fallimentare si attua nel tempo e nel luogo in cui vengono posti in essere i
fatti tipici» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 – dep. 26/05/2011, P.M. in proc.
Loy, Rv. 249668; conf., proprio con riferimento ad un’ipotesi di bancarotta
preferenziale, Sez. 3, n. 34912 del 13/07/2011, dep. 17/09/2011, Sartore).
Alla luce della considerazioni svolte deve dunque affermarsi che il reato di
bancarotta preferenziale pre-fallimentare si consuma nel momento in cui
interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il primo motivo di ricorso
non è fondato.

3. Il secondo motivo è inammissibile, sotto plurimi profili.
Il ricorso si è limitato a richiamare, in modo del tutto frammentario, alcuni
brani della testimonianza resa dal perito nominato dal giudice di appello e del
relativo elaborato peritale, così sottraendosi all’onere di completa e specifica
individuazione degli atti processuali che intende far valere (onere tanto più
ineludibile in quanto relativo ad una perizia disposta in sede di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale e, quindi, per sua natura relativa anche alle
risultanze acquisite in primo grado), non essendo sufficiente, per
l’apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti
(Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Nel caso di
specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che,
offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti
quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi,
anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e
sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n.
44992 del 09/10/2012 – dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774).

5

bancarotta fraudolenta impropria).

Sotto un diverso profilo, manifestamente infondata è la tesi dalla quale
muove la doglianza del ricorrente, che sovrappone la valutazione complessiva
della gestione assicurata dall’imputato quale liquidatore della società poi fallita
alla lesione della

par condicio creditorum

determinata dal pagamento

preferenziale dei crediti dallo stesso vantati verso la società. Sotto un ulteriore
profilo, deve rilevarsi che la congruità delle somme liquidate non esclude la
configurabilità della bancarotta preferenziale, anzi ne è il presupposto: infatti,
anche l’orientamento – non incontroverso nella giurisprudenza di legittimità –

non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma di
bancarotta preferenziale, presuppone la sussistenza di «una ragione giuridica
effettiva e reale che sorregge la pretesa del creditore» (Sez. 5, n. 23730 del
18/05/2006 – dep. 07/07/2006, Romanazzi ed altro, Rv. 235325). Privi del
requisito di specificità sono gli ulteriori rilievi del ricorrente, in punto, ad
esempio, di sussistenza del dolo generico.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 19/03/2014

secondo cui l’amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita

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