Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2654 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 2654 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BERTINELLI NATALE N. IL 27/06/1960
avverso l’ordinanza n. 345/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/septffe le conclusioni del PG Dott. o e‘b~rfi 0 1-4) QLik
94- Lo.”1. e-4″ co LA 1.1\13;z eldi‘ 0cim.,t4ae,
t
h

yk.,,e_age

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. In data 20.10.2011 la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice
dell’esecuzione, sulla richiesta del Procuratore generale, revocava l’indulto
applicato a Natale Bertinelli con le sentenze specificamente indicate, tenuto
conto che il predetto aveva già fruito del condono nella misura complessiva di
anni tre di reclusione a seguito della sentenza emessa dalla Corte di appello di
Genova, in data 26.4.2001 (anni due di reclusione), e del Tribunale di Savona,

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Bertinelli, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge, atteso che la
sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, in data 26.4.2001, aveva
applicato il beneficio dell’indulto nella misura di anni due di reclusione ai sensi
del d.P.R. n. 394 del 1990, relativo ai reati commessi entro il 24.10.1989, e non
in applicazione della legge n. 241 del 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Come si rileva dagli atti, il beneficio dell’indulto nella misura di anni due di
reclusione di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, in data
26.4.2001, è stato concesso ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990, relativo ai reati
commessi entro il 24.10.1989, e non in applicazione della legge n. 241 del 2006.
Pertanto, la revoca dell’indulto erroneamente è stata fondata sulle ragioni
indicate dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata.
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio
per nuovo esame alla Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Genova.

Così deciso, 1’11 dicembre 2012.

sezione distaccata di Albenga, in data 18.10.2007.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA