Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26533 del 09/06/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26533 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VACCA Luigi, nato a Quartu Sant’Elena (CA) il 25/06/1970,
avverso la sentenza del 06/02/2014 della Corte di Appello di Cagliari;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Eduardo V.
Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. L’imputato Luigi Vacca ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte
di Appello di Cagliari ha confermato la decisione con cui il 9.5.2012 il Tribunale di
quella stessa città lo ha dichiarato colpevole del reato di evasione continuata dal
regime cautelare degli arresti domiciliari (due episodi accertati il 25.7.2008 e il
5.8.2008 in occasione di ordinari controlli di p.g.), condannandolo alla pena di otto
mesi di reclusione.
2. Il ricorso deduce l’erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e la illogicità e
contraddittorietà della motivazione, non avendo la Corte di Appello puntualmente
esaminato le ragioni di doglianza formulate avverso la sentenza di primo grado, così
da non risolvere il problema dell’effettiva sussistenza delle due condotte elusive della
Data Udienza: 09/06/2015
misura cautelare domestica in rapporto ad una temporanea assenza del prevenuto
dalla sua abitazione. Assenza che rimane ancorata a mere e indimostrate presunzioni
o congetture.
3. Il ricorso è inammissibile, oltre che per genericità (per l’acritica riproduzione
dei pur vagliati motivi di appello), per indeducibilità e manifesta infondatezza dei
motivi di censura, con i quali si opera una rivisitazione fattuale delle fonti di prova,
apprezzate con logico giudizio dalle due conformi sentenze di merito, non proponibile
coerenza, valutato destituite di ogni supporto dimostrativo le generiche prospettazioni
difensive dell’imputato circa la sua reale presenza in casa all’atto dei due controlli di
p.g. (asserita assunzione di sonniferi; malfunzionamento del campanello d’ingresso
della sua unità abitativa). Prospettazioni univocamente contraddette dalle modalità dei
controlli domiciliari (eseguiti in entrambi i casi in orario diurno) riferiti dagli ufficiali di
p.g. operanti e ripercorsi nella decisione impugnata.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che si stima equo stabilire in misura di euro 1.000
(mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2015
Il consigliere stensore
Giacomo I#aoloni
Il P sid’
Frances o I
in sede di legittimità. L’impugnata decisione di secondo grado ha, con piena logicità e