Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26532 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 26532 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MARZORATI Luigi, nato a Milano il 05/02/1976,
avverso la sentenza del 04/04/2014 della Corte di Appello di Milano;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Eduardo V.
Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Per mezzo del difensore l’imputato Luigi Marzorati ricorre avverso la decisione
della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza, resa all’esito di giudizio
abbreviato il 13.1.2009, con cui il Tribunale di Milano lo ha riconosciuto colpevole di
illecita detenzione per finalità di spaccio di grammi 9 di eroina e di grammi 0,7 di
cocaina. Condotta per la quale è stato condannato, con le attenuanti generiche e l’allora
attenuante del fatto lieve (art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90), alla pena condizionalmente
sospesa di sei mesi e dieci giorni di reclusione oltre alla multa.
2. Con il ricorso si formula un unico motivo di impugnazione, con cui si deduce
l’erronea applicazione dell’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 e la manifesta illogicità della
motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui ha ritenuto di disattendere la
tesi difensiva dell’imputato, incentrata sull’esclusivo personale consumo non terapeutico

Data Udienza: 09/06/2015

delle due diverse sostanze stupefacenti rinvenute in suo incontestato possesso. Le
“modalità e circostanze dell’azione” valorizzate a fini accusatori dai giudici di merito non
offrono lineare dimostrazione della ipotizzata destinazione cessoria della droga.
3. La censura, che replica l’analoga doglianza espressa contro la sentenza del
Tribunale, non ha pregio. Le due decisioni di merito e in particolare quella di secondo
grado hanno compiutamente argomentato, in base ad oggettivi elementi storici emersi
nel corso delle indagini, le finalità commerciali della droga trovata in possesso del

dall’imputato. In vero il dato ponderale delle due sostanze (soprattutto dell’eroina),
eccedente il fabbisogno individuale per un limitato arco di tempo; le modalità di
confezionamento delle sostanze, suddivise in una pluralità di singole dosi, e la loro
stessa diversità; la circostanza per cui il ricorrente è stato sorpreso in luogo pubblico e
in avanzata ora notturna recando con sé le dosi di stupefacente, in procinto -a suo diredi tornare a casa dopo aver assunto lo stupefacente (dovendo implausibilmente
assumere la cocaina, come si sostiene nell’atto di appello, “per vincere la sonnolenza e
la spossatezza” indotti dall’assunzione dell’eroina); costituiscono, tutti, elementi che secondo il coerente e logico percorso decisorio della Corte territoriale- confliggono
all’evidenza con l’assunto difensivo del Marzorati e accreditano la destinazione delle
sostanze droganti in tutto o in parte alla vendita o cessione a terzi.
4. Se le ragioni di censura afferenti al merito della regiudicanda sono infondate e
non possono condurre all’accoglimento del ricorso in parte qua, l’impugnata decisione di
appello deve -tuttavia- essere annullata limitatamente alla misura della pena, avuto
riguardo alle recenti modifiche della normativa penale disciplinante le sostanze
stupefacenti. Modifiche che rendono necessaria una rivisitazione del trattamento
punitivo applicato al ricorrente, alla luce della qualificazione del reato ascrittogli come
fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, applicato come
circostanza attenuante ad effetto speciale e non come autonoma ipotesi di reato (quale
che sia la tipologia di sostanza stupefacente oggetto di condotta criminosa) alla stregua
della riformata vigente disciplina. Rivisitazione imposta, del resto, anche dalle recenti
decisioni delle Sezioni Unite adottate il 26.2.2015 (sentenze in corso di deposito).
L’art. 73 co. 5 L.S. è stato modificato, in sede di (sola) conversione con
modificazione del D.L. 20.3.2014 n. 36, dalla L. 16.5.2014 n. 79 (art, 1, co. 24-ter) che
ha così definitivamente interpolato il comma 5 dell’art. 73 L.S.:

“Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei
mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”. L’art. 73 co. 5 L.S.,
ipotesi autonoma di reato, è tornato ad essere applicabile -come già statuito dalla L.

2

Marzorati; finalità cui non può far velo l’asserito coevo consumo di stupefacenti addotto

21.2.2014 n. 10- sia a droghe pesanti che a droghe leggere con una pena inferiore nel
minimo e nel massimo rispetto a quella prevista da detta legge n. 10/2014.
Quest’ultima novella normativa è entrata in vigore il 21.5.2014 (G.U. n. 115 del
20.5.2014), cioè dopo la pronuncia della sentenza di appello nei confronti del ricorrente
Marzorati (4.4.2014).
La sentenza di primo grado (Tribunale Milano 13.1.2009), confermata dai giudici di
appello senza alcun riferimento alle novelle normative in parte già sopravvenute al

nel regime anteriore alla sentenza costituzionale n. 32/2014 e ai descritti interventi
normativi del dicembre 2013 e del maggio 2014 e, quindi, considerandolo come
circostanza attenuante speciale, individuando una pena base corrispondente ad un anno
di reclusione ed euro 3.000 di multa.
Ne discende, allora, che al ricorrente è stata inflitta una pena determinata dai
giudici di merito in base a parametri normativi che, pur non trascendendo la cornice
edittale della norma incriminatrice oggi vigente ex art. 73 co. 5 L.S., appaiono in tutta
evidenza distonici rispetto al diverso coefficiente di offensività della fattispecie criminosa
del fatto lieve ascritta all’imputato. L’evenienza rende necessaria una rivalutazione del
trattamento sanzionatorio, sì da renderlo adeguato, in applicazione del principio di
retroattività della lex mitior a beneficio dell’imputato (art. 2 co. 4 c.p.), alla diversa e
più favorevole cornice edittale dell’art. 73 co. 5 L.S. oggi vigente e qualificabile come
autonoma fattispecie criminosa.
Rivalutazione cui procederà il giudice di merito (Corte di Appello), che si farà
necessariamente carico di riconsiderare anche l’apprezzamento delle circostanze del
reato, già operato in base ai criteri di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. Si impone,
quindi, l’annullamento con rinvio in parte qua dell’impugnata decisione. Annullamento
che lascia ferme le statuizioni sulla responsabilità penale del Marzorati, sulle quali con la
presente sentenza di legittimità interviene il giudicato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia
per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel
resto il ricorso.
Roma, 9 giugno 2015

momento della decisione di secondo grado, ha applicato al ricorrente l’art. 73 co. 5 L.S.

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