Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26530 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 26530 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D’ISANTO Giovanni, n. Giugliano (Na) 23.3.1957
avverso la sentenza n. 3347/2014 Corte d’Appello di Napoli del 06/05/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto P.G., dott. L. Riello, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione;

t■it’weA

udito il difensore del ricorrente, avv. Emilio Iurillo in sostituzione dell’Avv. 4t515=1 Monda,
che ha insistito per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli ha ribadito la condanna alla pena
1

Data Udienza: 20/05/2015

di € 200,00 di multa affermata dalla sentenza del locale Tribunale, Sezione Distaccata di Pozzuoli emessa in data 02/01/2009 a carico di D’Isanto Giovanni in ordine al reato di violazione
colposa dei doveri inerenti la custodia di un’autovettura sottoposta a sequestro disposto dalla
autorità amministrativa (art. 335 cod. pen.).
Il procedimento a carico del D’Isanto è scaturito da un normale controllo di viabilità all’esito
del quale è stato accertato che il figlio Raffaele si trovava alla guida del veicolo Peugeot 106 tg.
LU 583494 già sottoposto a fermo amministrativo, nell’ambito di una procedura in cui il ricorrente aveva assunto la funzione di custode.
La Corte ha ritenuto di respingere l’istanza di rinnovazione del dibattimento per esaminare il

stabilito da Cass. Sez. U n. 1963 del 28/10/2010, la configurabilità dell’illecito amministrativo
di cui all’art. 213, comma 4 Codice della Strada, osservando che la condotta ivi contemplata è
sovrapponibile alla diversa figura di reato di cui all’art. 334, ma non a quella contestata di cui
all’art. 335 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo che nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 335 cod. pen. sollevata dal Tribunale
di Nola, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 58 del 2012, ha espressamente invitato il
giudice remittente a valutare se nella fattispecie considerata non fosse ravvisabile la figura del
concorso colposo (art. 5 I. n. 689 del 1981) nell’illecito amministrativo doloso di cui al’art. 213,
comma 4 Codice della Strada, così da attribuire un’interpretazione costituzionalmente conforme all’art. 335 cod. pen., allineandola a quella già intervenuta per l’art. 334 cod. pen., nel
caso in cui la condotta contestata si esaurisca nel mero concorso colposo nella circolazione del
veicolo sottoposto a sequestro.
In tale prospettiva, il ricorrente censura anche la motivazione della sentenza sul punto
riguardante la denegata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, finalizzata, invece, proprio
a definire gli esatti termini della condotta contestata, nella prospettiva interpretativa ora indicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I rilievi svolti nel ricorso appaiono fondati.

2. I giudici d’appello non hanno, infatti, considerato che, secondo le espresse indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza n. 58 del 2012, la fattispecie oggetto di
verifica processuale appariva suscettibile d’interpretazione alla luce del paradigma normativo di
cui all’art. 5 della legge n. 689 del 1981 del concorso colposo nell’illecito amministrativo doloso
di cui al’art. 213, comma 4 Codice della Strada, al fine di dare un’interpretazione costituzionalmente conforme, in termini di ragionevolezza, rispetto alla analoga, ancorché distinta, figura di
2

figlio dell’imputato, ritenendone la deposizione irrilevante e ha escluso, pure alla luce di quanto

reato di cui all’art. 334 cod. pen. nell’ipotesi di sovrapponibilità della condotta con quella
disciplinata dallo stesso illecito amministrativo (Sez. U, sent. n. 1963 del 28/10/2010, P.G. in
proc. Di Lorenzo, Rv. 248721).

3. Al fine di verificare l’applicabilità dell’art. 5 I. n. 689 cit. e dell’art. 213, comma 4 C.d.S.
occorrerebbe, però, rinviare gli atti al giudice d’appello, cui sarebbe demandato il compito, in
ipotesi caso mediante rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, di stabilire l’atteggiamento
psicologico dell’imputato rispetto alla situazione accertata di conduzione dell’autoveicolo
sottoposto a sequestro da parte di un soggetto terzo.

stato, accertato 1’11 gennaio 2006, imposto dall’art. 129 comma 1 cod. proc. pen., osservandosi che 1’11 luglio 2013 – e quindi anche prima della pronuncia della sentenza d’appello ne è maturato il termine di prescrizione massima ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 157, comma 1 e 161 comma, 2 cod. pen., non constando la sussistenza di periodi di
sospensione ai sensi dell’art. 159 cod. pen.

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma, 20/05J-2015

Ciò contrasta, tuttavia, con l’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato conte-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA