Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2653 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2653 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BERARDI PIERLUIGI N. IL 23/03/1965
avverso l’ordinanza n. 16/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
08/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/s5ptife le conclusioni del PG Dott. o. ccoeroci..,,,
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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8.3.2012 il Tribunale di Cosenza, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza finalizzata alla revoca dell’indulto applicato a
Pierluigi Berardi dallo stesso Tribunale in data 5.2.2008, rilevando l’insussistenza
di ragioni per procedere alla revoca del beneficio che era stato richiesto dal
Berardi, pur tenuto conto della avvenuta esecuzione della pena.

personalmente, denunciando la violazione dell’art. 665 comma 2 e 4 cod, proc.
pen., deducendo l’incompetenza funzionale del Tribunale di Cosenza, quale
giudice dell’esecuzione, per essere competente il Tribunale di Padova che ha
emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima in data 21.9.2010,
irrevocabile il 5.5.2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1. Secondo l’indirizzo assolutamente maggioritario di questa Corte – che il
Collegio condivide – la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto
nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere
necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico da individuare
sulla base del criterio fissato dall’art. 665, comma quarto, cod. proc. peri.;
quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della
competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò,
assoluta ed inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della
sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della
domanda (Sez. 5, n. 29041, 12/07/2002, Surace, rv. 222081; Sez. 1, n. 291,
12/01/1999, Cara Damiani, rv. 212868; Sez. 1, n. 3812, 25/06/1998, Marasco,
rv. 211428; Sez. 1, n. 1224, 27/02/1998, Naretto, rv. 210195; Sez. 1, n. 2650,
01/06/1994, Casamirra, rv. 198934).

2. Tanto premesso, nel caso in esame, come si rileva in atti, la sentenza
divenuta irrevocabile per ultima al momento della presentazione dell’istanza
(20.1.2012) è quella emessa dal Tribunale di Padova del 21.9.2010 (irrevocabile
il 5.5.2011).
Conseguentemente, deve ritenersi la competenza funzionale del Tribunale di
Padova, quale giudice dell’esecuzione, ed il provvedimento impugnato deve
essere annullato senza rinvio con la trasmissione degli atti al predetto Tribunale
competente a decidere sull’istanza avanzata dal Berardi.

2

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Bernardi,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Padova per quanto di competenza.

Così deciso, l’11 dicembre 2012.

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