Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26528 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 26528 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FARINA Francesco, n. Ostuni (Br) 7.6.1960
avverso la sentenza n. 718/2014 della Corte d’Appello di Lecce del 09/06/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto P.G., dott. L. Riello, che ha concluso per
l’inammissibilità;
udito il difensore del ricorrente, avv. Vito Melpignano, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Lecce ha ribadito la condanna alla pena
di sette mesi di reclusione stabilita da quella emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Distaci

Data Udienza: 20/05/2015

cata di Ostuni in data 24/11/2011 a carico di Farina Francesco per il reato di resistenza a
pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), contestatogli per avere omesso, a bordo della propria
autovettura, di fermarsi al segnale di alt intimatogli da una pattuglia della Polizia di Stato,
inscenando una fuga condotta con manovre di guida pericolose per gli operanti e gli altri utenti
dell’a strada.
Nel respingere i motivi d’appello, la Corte territoriale ha evidenziato il certo riconoscimento
eseguito dagli operanti dell’imputato, soggetto da tempo ad essi noto, richiamando poi la
pacifica giurisprudenza concernente la configurabilità del reato contestato nella fattispecie in

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo illogicità della motivazione
riferita a particolari significativi (tipo di autovettura impiegato dagli operanti nell’inseguimento,
asserita precisione ed attendibilità delle dichiarazioni rese dall’unico teste escusso) della vicenda oggetto di verifica processuale e violazione dell’art. 337 cod. pen., allegando l’assenza
dalla condotta contestata di profili di intimidazione o aggressività, atti a condizionare l’operato
dei pubblici ufficiai.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

2. La fattispecie dell’inottemperanza all’ordine di arresto impartito con posto di blocco autostradale, cui faccia seguito la fuga del soggetto con attuazione di manovre di guida pericolose
per sé, per gli agenti di polizia inseguitori e in genere per gli utenti dei tratti stradali interessati
rientra pacificamente nel paradigma di cui all’art. 337 cod. pen.
La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, costantemente riafferma il principio
che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la
condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a
cercare di sottrarsi all’inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli
altri utenti della strada (Sez. F, sent. n. 40 del 10/09/2013, E, Rv. 257915; Sez. 2, sent. n.
46618 del 20/11/2009, Corrado e altri, Rv. 245420; Sez. 2, sent. n. 41419 del 18/09/2009,
X., Rv. 245243; Sez. 4, sent. n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535; Sez. 6,
sent. n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251 e altre conformi).
Nella specie, la Corte territoriale ha precisato che la desistenza dall’inseguimento era stata
deliberata dagli agenti di polizia inseguitori dopo avere acclarato che a bordo del veicolo
condotto dall’imputato si trovava anche un neonato e che le spericolate manovre di guida
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esame.


attuate dal conducente potevano porne in pericolo l’incolumità, al pari di quella degli altri
passeggeri.
L’altro motivo di ricorso attiene a profili di esclusivo merito della decisione impugnata, sui
quali i giudici d’appello hanno congruamente motivato, con impiego di argomenti insuscettibili
di censure sul piano logico (pag. 2 sentenza): a dispetto della formale definizione (motivazione
illogica), esso non contesta la decisione sotto tale profilo, ma si limita a reiterare temi (se
l’autovettura usata dagli inseguitori fosse o meno dotata dei colori d’istituto delle forza di
polizia di appartenenza, se gli operanti lo avessero con certezza riconosciuto alla guida del
veicolo) già dedotti nei gradi di merito del giudizio e sui quali è intervenuta puntuale e

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20/05/2015

adeguata pronunzia.

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