Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26527 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 26527 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FRANCIOSA Federico, n. Francavilla Fontana (Br) 31.3.1978
avverso la sentenza n. 504/2014 della Corte d’Appello di Lecce del 24/04/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto P.G., dott. L. Riello, che ha concluso per
l’inammissibilità;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giovanni Pomarico, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Lecce ha ribadito la condanna alla pena,

1

Data Udienza: 20/05/2015

condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione inflitta con la sentenza emessa in esito a
giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Brindisi in data 27/09/2012 nei confronti di Franciosa Federico per i reati di sostituzione di persona (artt. 61 n.2, 334 cod. pen., capo a dell’imputazione) e falsa testimonianza (art. 372 cod. pen., capo b), contestatigli per avere deposto il
falso e per essersi spacciato per un’altra persona (Montanaro Cosimo) nella causa civile promossa da Rubino Eupreprio Dante contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada / RAS
Assicurazioni SpA.
La Corte territoriale ha argomentato che l’elemento principale di prova a carico dell’imputato
era stato il suo riconoscimento, poco dopo avere egli reso testimonianza, ad opera dell’avv.

durante il servizio militare e che tutte le altre emergenze probatorie, su cui si erano appuntate
le censure dell’appellante, apparivano secondarie, sebbene concordanti con la prima.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione riferita alla dedotta inattendibilità soggettiva delle dichiarazioni rese
dall’Avv. Iaia ed all’esito dell’individuazione fotografica dal medesimo eseguita; vizio di motivazione in ordine allo specifico motivo di gravame concernente la ritenuta inattendibilità delle
dichiarazioni rese dai testi Luigia Franciosa e Vittorio Casale, in quanto persone a lui ‘vicine’;
vizio di motivazione riguardo all’omessa valutazione del certificato medico rilasciato dall’INAIL
di Brindisi ed attestante la propria presenza nel luogo e nell’ora ivi indicata, incompatibili con
quelli corrispondenti alla commissione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

2. Quelle che il ricorrente muove alla sentenza impugnata costituiscono doglianze attinenti in
maniera esclusiva il merito del procedimento e mirano, in realtà, a conseguire una rivalutazione del compendio probatorio, radicalmente sostitutiva di quella operata dai giudici dei precedenti gradi del giudizio, cui essa funzionalmente spetta.
Il ricorrente sostiene, infatti, che il notevole intervallo intercorso tra la raccolta della
deposizione dell’Avv. Iaia e il fatto e l’iniziale inerzia mostrata dal primo ne dimostrerebbero la
totale inattendibilità; averlo riconosciuto come proprio commilitone a distanza di oltre dieci
anni evidenzierebbe, inoltre, la mancanza di serietà del riconoscimento; sostiene, infine, che al
momento del fatto che gli viene ascritto egli indossava un ‘tutore dorsale’, laddove secondo
tutti gli avvocati escussi come testimoni il sedicente Montanaro Cosimo non aveva mostrato
caratteristiche tipiche di una persona convalescente.

2

Michele Iaia estraneo alla causa in corso e che aveva avuto modo di conoscere il Franciosa

Nulla si obietta, invece, in ricorso in ordine ad eventuali profili d’incongruità logica e argomentativa della decisione, nella parte in cui dà conto delle ragioni per cui il riconoscimento da
parte dell’avv Iaia fosse da considerare attendibile e riscontrato, in parte, dalle stesse
ammissioni del ricorrente di avere svolto effettivamente il servizio militare presso il SARAM di
Taranto, proprio là dove lo Iaia asseriva di averlo conosciuto.
La Corte territoriale ha anche debitamente preso in considerazione lei risultati probatori di
segno apparentemente diverso, costituiti dall’esito negativo dell’individuazione fotografica del
Franciosa compiuta dai legali direttamente interessati alla causa, rilevando che, a differenza
dell’avv. Iaia, questi non avevano mai conosciuto in precedenza l’imputato; i giudici d’appello

documento emesso dall’INAIL ed asseritamente attestante la sua presenza in luogo diverso da
quello del fatto contestato (pagg. 6-7 sentenza).
La riproposizione degli stessi argomenti svolti riguardo a tali punti della decisione nel corso
dei giudizi di merito (secondo e terzo motivo di ricorso) non può, allora, non determinare
l’intervento della sanzione d’inammissibilità per aspecificità dei relativi motivi, costituenti la
reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di
secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09; Sez. 5,
sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20/0 /2015

hanno, infine, disatteso la rilevanza della pretesa prova d’alibi, fondata sul contenuto di un

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