Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26510 del 03/06/2015
Penale Ord. Sez. 3 Num. 26510 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pesaro nel procedimento nei confronti di :
Fazi Iuri, n. a Pesaro il 03/07/1961;
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 27/11/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. G. Bonaccio, in sostituzione
dell’Avv. A. Valentini, che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ricorre avverso la
sentenza con cui il Tribunale di Pesaro ha assolto Fazi Iuri dai reati di cui agli
artt. 44 lett. b), 93 e 95,94 e 95, 64 e 71, 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001 in
relazione alla realizzazione di un pergolato in metallo delle dimensioni di metri
Data Udienza: 03/06/2015
7,70 x 4,75 con l’altezza massima di metri 3 annesso al suo esercizio
commerciale.
2. Con un primo motivo lamenta, ex art. 606, lett. b). c.p.p., l’inosservanza
dell’art. 44 lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001 posto che, contrariamente a
quanto ritenuto dalla sentenza, per la realizzazione di un porticato occorre
rilasciabile poiché l’intervento non era conforme alle norme tecniche di
attuazione del piano regolatore; del resto, nella accezione di nuova opera vanno
inclusi tutti i corpi di fabbrica che possono assumere un utilizzo autonomo
mentre è stato sempre escluso dalla giurisprudenza che una tale opera rientri nel
novero delle pertinenze.
2.1. Con un secondo motivo lamenta, ex art. 606, lett. b), c.p.p., la violazione
degli artt. 93 e 95, 94 e 95 e 64 e 71 del d.P.R. cit. giacché, anche volendo
aderire all’interpretazione della sentenza, qualunque intervento edilizio che
avvenga in zona sismica e mediante l’utilizzo di struttura metallica richiede
l’osservanza degli adempimenti formali di cui agli artt. 93 e 94, il progetto di cui
all’art. 64 e l’esecuzione controllata a mezzo di tecnico abilitato.
2.2. Con un ultimo motivo lamenta, ex art. 606, lett. e), c.p.p., che il giudice
non ha in alcun modo motivato in ordine alla assoluzione del reato di cui agli
artt. 65 e 72 del d. P.R. cit..
3.
In data 28/05/2015 ha presentato memoria il Difensore dell’imputato
chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso, formulato per saltum dal P.M., deve essere convertito in appello,
lamentandosi, al terzo motivo, testualmente, la omessa motivazione della
sentenza impugnata quanto al reato di cui agli artt. 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del
2001.
Infatti, a norma dell’art. 569, comma 3, c.p.p., il ricorso immediato per
cassazione non può essere proposto, come nella specie, nei casi previsti dall’art.
606, comma 1, lett. d) ed e), in tali casi dovendosi lo stesso convertire in appello
2
munirsi preventivamente di permesso di costruire, nel caso di specie neppure
(cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014, P.M. in proc. De Boni e altri,
Rv. 261208).
Gli atti vanno pertanto trasmessi alla Corte d’Appello di Ancona.
Riqualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte
territoriale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015
tensore
Il Presidente
P.Q.M.