Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2651 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2651 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Maiorano Cesare, nato 1’08/12/1973

avverso l’ordinanza del 07/08/2013 emessa dalla Corte di Appello di
Campobasso
nei confronti di:

Ministero Economia e Finanze

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 13/12/2013

4

RITENUTO IN FATI-0

1. La Corte di Appello di Campobasso, con decreto emesso il 07/08/2013 provvedendo sul ricorso avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, pronunciata dalla Corte di Assisi di
Appello di Campobasso, in data 11/11/2008, ricorso depositato da Cesare
Maiorano, quale genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore indicata
come in atti, già costituitosi parte civile nel proced. N. 1102/2005 a carico di

ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigettava il ricorso indicato sopra.

2. La difesa di Cesare Maiorano proponeva ricorso per Cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva:
a)che il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito
patrocinio era stato emesso tardivamente, ossia 1’11/11/2008, dalla Corte di
Assise di Appello rispetto alla data di presentazione dell’istanza, presentata il
25/07/2008. Il predetto provvedimento era tardivo sia in riferimento all’art. 96
d.P.R. 115/2002 come vigente all’epoca dell’istanza; sia in riferimento all’art. 96
d.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito nella L.
125/2008, con conseguente nullità del decreto dell’11/11/2008;
b)che l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio poteva essere
presentata – diversamente da quanto argomentato nel decreto del 07/08/2013 anche dopo che l’interessato si era già costituito parte civile nel procedimento
penale, mediante proprio difensore di fiducia; il tutto ai sensi dell’art. 74 d.P.R.
115/2002;
c)che il reddito imponibile dell’istante rientrava nei limiti di cui all’art. 76
d.P.R. 115/2002 per l’amissione al gratuito patrocinio.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
1.1. Cesare Maiorano – quale genitore esercente la relativa potestà sulla
figlia minore, individuata come in atti, già costituito parte civile nel procedimento
n. 1102/2005 RGNR pendente a carico di Luca Palaia, imputato del reato di
2

Palaia Luca – estrometteva dalla presente procedura il Ministero della Giustizia

omicidio volontario in danno della madre e della sorella del Maiorano medesimo
– in data 25/07/2008, presentava davanti alla Corte di Assise di Appello di
Campobasso istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
La Corte di Assise di Appello di Campobasso, con decreto in data
11/11/2008, rigettava l’istanza de qua.
Il Presidente della Corte di Appello di Campobasso, con decreto in data
07/01/2009, mediante procedura de plano, rigettava il ricorso presentato dal
Maiorano perché infondato.

n. 16156/2010 annullava con rinvio il provvedimento del 07/01/2009 per
violazione del diritto di difesa del predetto Maiorano.
Il Presidente della Corte di Appello di Campobasso, con provvedimento del
12/11/2010 dichiarava l’improcedibilità del ricorso del Maiorano perché non
notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Corte di Cassazione – a seguito di ulteriore ricorso del Maiorano – con
sentenza emessa il 02/10/2012 (n. 43842/2012, depositata il 12/11/2012)
annullava con rinvio l’ordinanza di 12/11/2010.
Il Presidente della Corte di Appello di Campobasso (nella persona del
Consigliere delegato), con ordinanza in data 07/08/2013 – provvedendo
nuovamente sul ricorso proposto da Cesare Maiorano, avverso il decreto di
rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso l’11/11/2008
della Corte di Assise di Appello di Campobasso – respingeva nel merito il ricorso
de quo.

2.Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva
che l’assunto principale della motivazione dell’ordinanza del 07/08/2013, quanto
al rigetto del ricorso, è costituito dal rilievo secondo cui la norma di cui all’art. 74
d.P.R. 115/2002 assicura il patrocinio a spese dello Stato al solo danneggiato che
intende costituirsi parte civile, escludendo l’ammissibilità di una istanza del
danneggiato successiva alla sua costituzione di parte civile, già effettuata nel
procedimento penale (vedi ordinanza impugnata pag. 4).
Trattasi di statuizione illegittima. La norma di cui all’art. 74 del d.P.R.
115/2002 (norma rimasta immutata anche dopo le modifiche apportate al TUSG
dal d.L. 23/05/2008 n. 92, convertito nella L. 24/07/2008 n. 125) garantisce (fra
gli altri) il diritto di chi sia coinvolto in un procedimento penale – quale
danneggiato dal reato che intende costituirsi parte civile e non abbia un reddito
economico (nei limiti fissati dall’art. 76 TUSG) per pagarsi un difensore – ad
ottenere la difesa a spese dello Stato. Tale diritto trova la sua fonte di rango
costituzionale nell’art. 24, comma 3, Carta Costituzionale che assicura ai non
3

La Corte di Cassazione – a seguito del ricorso del Maiorano – con sentenza

abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione. L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – nei
confronti della persona danneggiata che intende costituirsi parte civile – non è
sottoposto ad alcun termine temporale se non quello relativo alla fase del
procedimento in cui è ammessa la costituzione di parte civile, che non è
consentita in una fase precedente all’udienza preliminare. All’uopo giova
evidenziare, altresì, che, ai sensi dell’art. 75 TUSG J l’ammissione al patrocinio è

richieste condizioni specifiche e peculiari per il danneggiato che intende
costituirsi parte civile.

3. Le argomentazioni finora svolte sono esaustive e determinanti ai fini della
decisione, senza necessità di esaminare nel merito le ulteriori censure dedotte
nel ricorso, che risultano assorbite dall’accoglimento dell’impugnazione.

4. Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Presidente della Corte di Appello di
Campobasso in data 07/08/2013, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un
nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Campobasso.
Così deciso il 13 Dicembre 2013.

valida per ogni grado ed ogni ase del processo e per tutte le eventuali
etr
procedure, derivate ed
iilI / comunque/ connesse, senza che siano

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA