Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26508 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26508 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– ORLANDO CIRO, n. 25/11/1941 a Casamiccíola Terme

avverso la sentenza della Corte d’appello di CAMPOBASSO in data 1/04/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. G. Corasaniti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 03/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. ORLANDO CIRO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello
di CAMPOBASSO emessa in data 1/04/2014, depositata in data 9/04/2014, con
cui, in parziale riforma della sentenza del tribunale di ISERNIA, al medesimo
veniva riconosciuto il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., confermando nel
resto l’impugnata sentenza che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di

data 23/07/2008, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di gg. 15
di arresto ed C 10.400,00 di ammenda, con il concorso di attenuanti generiche
ed esclusa la recidiva contestata.

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, viene dedotto
un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in
relazione all’art. 157 ed all’art. 161 cod. pen., e correlato vizio di mossa
motivazione.
La censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello omesso di
motivare sull’eccezione di prescrizione sollevata in appello; trattandosi di reato
commesso il 23/07/2008, il reato era già estinto per prescrizione alla data del
23/07/2013, dunque in data antecedente alla sentenza d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. Ed invero, in assenza di cause di sospensione valutabili ex art. 159 cod. pen.,
il reato si è estinto per prescrizione alla data del 23/07/2013; il termine di
prescrizione massima, infatti, fissato in complessivi anni 5, era interamente
decorso già alla data dell’udienza di appello.
Il ricorso nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello, proposto
per l’unico motivo della violazione di legge consistente nella omessa immediata
dichiarazione della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della
pronuncia dell’impugnata sentenza, è ammissibile, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, pur se la prescrizione non fosse stata dedotta nei precedenti gradi
di giudizio, circostanza comunque non rilevante nel caso in esame, avendola il
2

cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, contestato come commesso in

ricorrente puntualmente eccepita nei motivi di appello (Sez. 3, n. 11103 del
30/01/2014 – 07/03/2014, Colosso, Rv. 258733).

5. Segue, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per
prescrizione del reato, non dovendosi peraltro disporre la revoca dell’ordine di
demolizione, che risulta non essere stato impartito dal giudice attesa la pacifica e

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 3 giugno 2015

spontanea demolizione delle opere abusive da parte del ricorrente.

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