Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26507 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26507 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

LAZZAROLI VITTORIO, n. 1/10/1938 ad Amantea

BADOLATO CARMELA, n. 30/01/1940 a Santa Caterina dello Ionio

avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANZARO in data 13/05/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. G. Corasaniti, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata
sentenza;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell’Avv. V. Ioppoli, che ha chiesto
accogliersi i ricorsi;

Data Udienza: 03/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. LAZZAROLI VITTORIO e BADOLATO CARMELA hanno proposto ricorso avverso
la sentenza della Corte d’appello di CATANZARO emessa in data 13/05/2014,
depositata in data 28/05/2014, con cui, in parziale riforma della sentenza del
tribunale di CATANZARO del 28/05/2010, i medesimi sono stati prosciolti dai
reati contravvenzionali di cui ai capi a), b) e c) della rubrica per essere gli stessi

al delitto di cui al capo d), rideterminando la pena in mesi 2 di reclusione ed €
400,00 di multa ciascuno (fatti contestati come accertati in data 11/08/2006).

2. Con il ricorso, proposto dai difensori fiduciari cassazionisti, vengono dedotti
due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c), c.p.p., in
relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello tenuto
l’udienza del 13/05/2014 nonostante l’avviso di fissazione dell’udienza, inviato
dalla cancelleria a mezzo fax su autorizzazione del Presidente di sezione,
riportasse la data del 15/05/2014 anziché quella del 13/05/2014, cono
conseguente violazione del diritto di difesa e relativa nullità di ordine generale ed
assoluta.

2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), c.p.p.,
in relazione all’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e all’art. 649 cod. proc.
pen.
La censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello omesso di
tener conto, quanto al capo d) della rubrica, dei motivi contenuti nell’atto di
appello, con cui era stata chiesta l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e
l’assoluzione degli imputati; la motivazione, sul punto, si risolverebbe nella mera
conferma della condanna per tale delitto, escludendone la estinzione per
prescrizione stante la natura permanente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati in relazione al primo motivo.

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estinti per prescrizione, confermandosi, nel resto, l’impugnata sentenza quanto

4. Ed invero, risulta dalla documentazione allegata dal ricorso (avvisi di
fissazione udienza inviati a mezzo fax ai difensori del ricorrente) che la
cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro, nel comunicare la data di
fissazione dell’udienza di appello, ebbe ad indicare negli avvisi ex art. 601, cod.
proc. pen. – trasmessi su autorizzazione del Presidente ex art. 148 cod. proc.
pen. in data 17 e 18/04/2014 -, una data di udienza diversa da quella in cui la
stessa ebbe effettivamente a celebrarsi (il 15/05 anziché il 13/05/2014).

Dall’esame degli atti processuali e, segnatamente del verbale di udienza tenutasi
in data 13/05/2014 – cui questa Corte ha doverosamente fatto accesso, essendo
stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al quale la Corte di
cassazione è giudice anche del fatto, donde, per risolvere la relativa questione,
può accedere all’esame diretto degli atti processuali: Sez. U, n. 42792 del
31/10/2001 – dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092) – risulta che
nessuno degli imputati né dei difensori era presente all’udienza; è ben vero,
osserva il Collegio che al fascicolo di appello è allegato anche l’avviso di
fissazione udienza comunicato sempre a mezzo fax al difensore, Avv. E. Allegrini,
quale domiciliatario dei due imputati, recante la data corretta di udienza (ossia il
15/05/2014); pur tuttavia, si osserva, tale circostanza non rende irrilevante la
difformità della data risultante sull’avviso notificato ai difensori né esplica effetto
sanante.
L’errata indicazione della data d’udienza, contenuta nell’avviso ex art. 601 cod.
proc. pen. comunicato ai difensori di fiducia, determinando un’incertezza sul
giorno della comparizione, comporta la nullità del decreto stesso, ai sensi
dell’art. 601, comma sesto, cod. proc. pen. in relazione all’art. 429, comma
primo, lett. f), cod. proc. pen., a nulla rilevando che, nell’avviso comunicato
all’imputato presso il medesimo difensore domiciliatario, la data sia stata
esattamente indicata, trattandosi di nullità di ordine generale ed assoluto
compresa tra quelle che riguardano il diritto di difesa dell’imputato, ai sensi
del’art. 178, lett. c), in relazione all’art. 179, comma primo, cod. proc. pen.
Infatti, nel contrasto tra i due atti resta una incertezza sulla individuazione del
giorno della effettiva comparizione e l’avviso al difensore è un atto autonomo,
diretto alla tempestiva informazione che lo stesso deve avere in ordine alla
celebrazione del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa
tecnica dell’imputato (v., per una ipotesi analoga, sotto il previgente codice di
rito: Sez. 5, n. 6673 del 09/05/1985 – dep. 04/07/1985, Macchiarulo, Rv.
170004).

3

E’ ben vero, certo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che non causa
nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel
decreto di citazione a giudizio, nella specie d’appello, ove sia pienamente
riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (Sez. 2, n.
17085 del 17/02/2011 – dep. 03/05/2011, Boccuni, Rv. 250247), ma, ove tale
piena riconoscibilità dell’errore manchi, come nel caso in esame, è indubbio trovi
applicazione il principio secondo cui è causa di nullità l’inesatta indicazione della

equivalendo ad omessa citazione (v., da ultimo: Sez. 3, n. 8277 del 03/12/2009
– dep. 03/03/2010, Sasso, Rv. 246228), determinando un’incertezza sulla data
in cui l’imputato avrebbe dovuto presentarsi (Sez. 6, n. 47321 del 13/11/2003 10/12/2003, Luise, Rv. 226935). Trattasi, infatti, di nullità assoluta ai sensi degli
artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f), 178 comma primo lett.
c) e 179 comma primo cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in
giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione
impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n.
8794 del 20/06/1996 – dep. 30/09/1996, Rotondale, Rv. 205907).

5. Detto motivo assume valenza assorbente in relazione al secondo, attinente al
merito, determinando l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per il giudizio, non essendo
peraltro il reato ancora estinto per prescrizione, atteso che – trattandosi di reato
permanente – la permanenza è interrotta dalla sentenza di condanna, anche se
non irrevocabile (v., tra le tante: Sez. 2, n. 35419 del 11/06/2010 – dep.
01/10/2010, Ferrara, Rv. 248301): ne consegue, dunque, che essendo stata
pronunciata la sentenza di primo grado in data 28/05/2010, il termine di
prescrizione massima di anni 7 e mesi 6 (fatti salvi eventuali periodi di
sospensione allo stato non valutati), decorrerà in data 28/11/2017.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli
atti alla Corte d’appello di CATANZARO.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 3 giugno 2015

data di udienza nel decreto di citazione (nella specie per il giudizio di appello),

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