Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2650 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2650 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) STEFANELLI PARTORINA N. IL 20/05/1975
avverso l’ordinanza n. 244/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. 0R:

1.44.

Data Udienza: 11/12/2012

ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12.4.2012 il gip del Tribunale di Napoli rigettava
l’istanza di applicazione dell’indulto, avanzata nell’interesse di STEFANELLI Partorina,
rilevando che la medesima era stata condannato con sentenza 9.9.2011 , definitiva il
5.11.2011, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per il reato di cui
all’art. 74 c. 1,2,3 e 4 c. dpr 309/90, quale partecipe all’associazione stessa, reato

della commissione del reato in contestazione era compresa tra il 1.9.2005 ed il 2007;
che anche volendo ritenere che la Stefanelli abbia operato soltanto fino a che il
marito non venne ucciso, si doveva collocare la cessazione della partecipazione
all’associazione all’il giugno 2006 ( data della morte del marito ) e dunque in epoca
successiva al 2.5.2006 , data limite prevista dalla legge ai fini della concedibilità del
beneficio.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per eassazione la difesa della
prevenuta per dedurre contraddittorietà, ovvero manifesta illogicità della motivazione,
opponendo che la data di distacco della Stefanelli dal gruppo criminale non poteva
essere riportato al giorno 11.6.2006, quando venne operata perquisizione domiciliare
presso di lei e venne rinvenuto stupefacente custodito, poiché era stata la medesima
ad avere orientato la polizia in tale senso e dunque il distacco dal sodalizio doveva
ritenersi precedente .

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto

di qualificare il ricorso come

opposizione ex art. 667 cod.proc.pen.

Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione con conseguente
trasmissione degli atti al Gip presso il tribunale di Napoli per il giudizio di
opposizione. Secondo la giurisprudenza più recente nelle materie attribuite al giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod.proc.pen., fra cui è compresa quella della
estinzione della pena, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che
questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.proc.pen., sia che
abbia provveduto irritualmente ex art 666 stesso codice, è data solo la facoltà di
proporre opposizione ( Sez. I , 16.1.2008, n. 4120) ; tale modus opinandi trova la
sua ratio nel fatto che il ricorrente è stato comunque privato della fase del “riesame”
del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del
giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a
prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di

non ostativo , esulando dalla previsione di cui all’art. 1 I. 241/2006, ma che l’epoca

sottoporre ad un giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di
giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione
proprio per la sua peculiarità.

p.q.m.

Qualificato il ricorso come opposizione, ordina trasmettersi gli atti al gip

Così deciso in Roma, addì 11 Dicembre 2012.

Tribunale di Napoli.

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