Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 265 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 265 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACETO SALVATORE n. 16/3/1955
avverso la sentenza n. 5765/2008 del 12/11/2012 della CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELO DI POPOLO che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. FRANCESCO FORESTE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 24 novembre 2012
confermava la sentenza del tribunale di Napoli che il 1 marzo 2007 condannava
Aceto Salvatore alla pena di anni 24 di reclusione per il reato cui all’art. 74 d.p.r.
309/90 per la sua attività, accertata in Napoli ed altri luoghi del territorio
nazionale tra l’aprile e il luglio 2002, nell’ambito di un gruppo criminale diretto
ed organizzato, tra gli altri, proprio dal ricorrente e dedito al traffico di droga. La
Corte confermava la responsabilità di Aceto condividendo innanzitutto la
sentenza di primo grado quanto alla prova dell’esistenza dell’associazione
criminale, non contestata in sede di appello, e valutando poi, quale prova
fondamentale, le intercettazioni di conversazioni che dimostrano il ruolo del
ricorrente in tale organizzazione.

Data Udienza: 07/11/2013

Avverso tale sentenza Aceto Salvatore propone ricorso con atto a firma dei
propri difensori deducendo la violazione di legge con riferimento all’art. 721 cod.
proc. pen. nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Deduce che non vi è stata richiesta di estradizione dell’imputato per il
procedimento in corso, essendo stato estradato dalla Germania per un diverso
reato per cui deve essere applicato il principio di specialità ex art. 721 cod. proc.
pen.. Il ricorrente aveva accettato l’estradizione limitatamente al procedimento
per il quale la stessa risultava richiesta. In ogni caso, la sua rinuncia al principio

essere riferita ad un procedimento, come quello in corso, iniziato
successivamente alla dichiarazione di rinuncia stessa.
Deduce inoltre la irregolarità degli atti assunti per rogatoria; dal testo della
sentenza risulta che la Procura di Francoforte non aveva autorizzato le
intercettazioni nel carcere di Schwalrnstadt, non valendo la autorizzazione
emessa dall’AG competente di Friburgo. In ogni caso, la mancanza in atti del
provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni viola il diritto di difesa per
“l’impossibilità di conoscere il contenuto e con esso i criteri e gli eventuali limiti
che la Germania (quella di Francoforte) avrebbe potuto disporre circa le
procedure captative essere, di conseguenza, tali eventuali prescrizioni siano
state rispettate all’organo inquirente italico” con conseguente inutilizzabilità delle
intercettazioni in questione.
Rileva, infine, la illogicità della motivazione che non tiene conto del fatto che
il Tribunale del Riesame aveva escluso la sussistenza di responsabilità per il
reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Svolge quindi
argomenti relativi alla corretta interpretazione del materiale probatorio.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Innanzitutto non sussiste alcuna violazione di legge per disapplicazione del
principio di specialità essendo indiscusso che il ricorrente vi avesse rinunciato in
occasione della accettazione della estradizione nell’ambito di un diverso
procedimento. Né la disciplina del citato principio né, comunque, la dichiarazione
del ricorrente di cui si dà atto nel provvedimento impugnato limita la portata di
tale rinuncia ai procedimenti penali già iniziati.
In caso di prova raccolta all’estero per rogatoria non vi è alcuna previsione
che il giudice nazionale debba valutare il rispetto delle regole di raccolta della
prova, sia quelle dello Stato cui è stata richiesta la rogatoria sia quelle nazionali,
salvo in caso di contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento interno. In
assenza di doglianze specifiche, evidentemente non sussiste alcuna delle ipotesi
di cui all’articolo 729 cod. proc. pen.

di specialità, espressa unitamente alla accettazione dell’estradizione, non poteva

Non vi illogicità della motivazione per non aver valutato le decisioni assunte
dal Tribunale del Riesame poiché queste non hanno alcuna rilevanza diretta nel
processo, come erroneamente sembra ritenere la parte.
Valutate le ragioni dell’inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

Ammende.

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