Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2649 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2649 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI TARANTO
nei confronti di:
1) ROSSI GIORGIO N. IL 25/09/1976 * C/
avverso l’ordinanza n. 680/2011 TRIBUNALE di TARANTO, del
22/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/segfte le conclusioni del PG Dott. T . irol.”5Xt14.‘ o.DiiYq
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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22.2.2012 il Tribunale di Taranto, quale giudice
dell’esecuzione, riconosceva, ex art. 671 cod. proc. pen., il vincolo della
continuazione tra i reati commessi da Giorgio Rossi di cui alle sentenze emesse
dal Gip del Tribunale di Taranto in data 16.3.2005 e in data 12.6.2006,
rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi due di reclusione ed euro

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico
ministero deducendo la violazione di legge e rilevando che in ordine ai reati di cui
alle suddette sentenze di condanna era già intervenuta la decisione del giudice
dell’esecuzione che, con ordinanza del 24.2.2011 (allegata), aveva riconosciuto il
vincolo della continuazione determinando la pena in anni due di reclusione ed
euro 3.000 di multa. Pertanto, doveva ritenersi preclusa ogni ulteriore
valutazione sulle medesime sentenze di condanna in ossequio al principio del
giudicato rebus sic stantibus.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Invero – come è stato evidenziato anche dal Procuratore generale nelle sue
conclusioni scritte – dagli atti si rileva che in data 24.2.2011 è intervenuta
ordinanza, divenuta definitiva,, con la quale il giudice dell’esecuzione ha
riconosciuto la continuazione tra gli stessi reati giudicati con le sentenze di
condanna cui si riferisce l’ordinanza impugnata.
Come correttamente dedotto dal pubblico ministero ricorrente, è preclusa
ogni ulteriore valutazione relativa alla continuazione con riguardo ai medesimi
reati, atteso che per i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione opera il
principio della preclusione processuale, inerente al divieto di bis in idem, nella
quale va inquadrata la regola prevista dall’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. per
cui il giudice dell’esecuzione deve dichiarare inammissibile la richiesta che sia
basata sui medesimi elementi di altra già rigettata (Sez. U, n. 18288,
21/01/2010, Beschi). Soltanto nei casi in cui vi siano elementi di fatto non
conosciuti e, quindi, non valutati al momento della emissione del provvedimento
già reso dal giudice dell’esecuzione non opera la preclusione processuale.
Il richiamato principio vale a maggior ragione nel caso di specie in cui è già
intervenuta la decisione del giudice dell’esecuzione che ha riconosciuto il vincolo
della continuazione rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro
3.000 di multa.

2.500 di multa.

Conseguentemente, la richiesta di applicazione della disciplina della
continuazione avanzata dal Rossi in data 15.12.2011 doveva essere dichiarata
inammissibile dal giudice dell’esecuzione.
Pertanto, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

P.Q.M.

richiesta di applicazione della disciplina della continuazione presentata in data
15.12.2011 da Rossi Giorgio.

Così deciso, I’ll dicembre 2012.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara inammissibile la

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